Il ricorso alla pratica di recupero del patrimonio edilizio anche in caso di piccole difformità è ammesso.
Ciò significa che non è prevista una regolarità planimetrica piena.
In materia di sgravi edilizi l’art.49 del dpr 380/2001 prevede espressamente che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o di altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all’art’34, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell’amministrazione finanziaria di recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione al comune.
4. in caso di revoca o revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
In virtù di tale disposizione non è ammesso l’accesso al beneficio ove non vi sia una piena regolarità urbanistica per l’effettuazione delle opere in materia edilizia.
Il limite di tollerabilità è pari al 2%.
Tuttavia tale limite non è previsto per le opere 110%.
Tanti sono i contribuenti che continuano a fruire dell’accesso al beneficio.
Uniche limitazioni riguardano gli abusi edilizi e strutturali in relazione ai quali non passa lo studio di fattibilità della pratica, prodromica all’avvio dell’intero iter istruttorio.
C’è da dire che questa opportunità offre l’occasione per una reale verifica dello stato dei luoghi degli immobili in quanto occorre preliminarmente verificare, nella fattispecie, in occasione dello studio di fattibilità, la congruenza degli immobili con le piantine catastali e planimetriche.
Ed purtroppo è in questa fase l’individuazione di abusi gravi, ignorati dagli stessi proprietari degli immobili degli edifici da recuperare con le opere di ristrutturazione.
Da un punto di vista delle sanatorie si apre pertanto lo scenario di abusi non sanabili (nei casi in cui si osservano immobili totalmente sconosciuti da un punto di vista urbanistico) che raffigurano irregolarità allo stato puro.
Per altro verso possono raffigurarsi ipotesi di abuso lieve, come succede nei casi in cui si individuino piccole variazioni interne agli immobili che non hanno nessuna ricaduta né sul fronte urbanistico-architettonico, né tanto meno sul piano delle omissioni di natura planimetrico-catastale.
di Angela Gerarda Fasulo