Il nuovo Decreto Rilancio individua alcune misure per far ripartire le Imprese in Italia.
L’art. 28 prevede infatti un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, di reddito agrario e titolari di partita IVA.
Esclusi dal beneficio i soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020 e i contribuenti che hanno diritto alla percezione di alcune indennità previste dal Decreto Cura Italia.
Molte imprese, lavoratori autonomi e professionisti saranno esclusi dalla possibilità di poter beneficiare dei contributi a fondo perduto.
La finalità della disposizione è quella di sostenere tutti i soggetti che sono stati colpiti dall’emergenza COVID 19, demandando all’Agenzia delle Entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero dei contributi indebitamente percepiti.
Il beneficio dei contributi a fondo perduto, regolato come detto, dall’art. 28 del Decreto Rilancio è rivolto alle imprese e i professionisti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.
Stop all’IRAP
Inoltre con l’art. 27 del Decreto rilancio, è stato dato uno Stop all’IRAP (il saldo del 2019 e l’acconto 2020), è prevista un’abolizione della rata di giugno per tutte le imprese che nel 2019 non hanno fatturato non più di 250 milioni di euro.
Categoria di soggetti beneficiari:
Esclusi dal contributo:
I soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020
Gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR
Gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR
I soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del D.L. n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20.
Come si determina il contributo a fondo perduto? Si applica una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Quindi si applica:
il 25% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
il 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Le persone fisiche hanno diritto di percepire un contributo minimo di 1000 euro, invece per le Società l’importo minimo previso è di 2000 euro.
LA DOMANDA:
I contribuenti interessati devono presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.
Nell’istanza il contribuente interessato deve dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.
L’istanza può essere presentata mediante un intermediario di cui all’art. 3 comma 3 del DPR N.322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico.
Il contributo è corrisposto direttamente con accredito sul conto corrente del soggetto richiedente.
AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ ANTIMAFIA
L’istanza relativa al contributo a fondo perduto deve contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica ai sensi dell’articolo 85 del D. Lgs. n. 159/11.
Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente alla Guardia di Finanza i dati pervenuti. A sua volta, la Guardia di Finanza deve provvedere al riscontro con quelli in possesso del Ministero dell’Interno, anche mediante procedure automatizzate finalizzate all’effettuazione massiva dei controlli previsti.
Qualora dai riscontri taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.
La Guardia di Finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per effettuare i relativi controlli.
I controlli sul contributo a fondo perduto da parte dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo dei dati dichiarati seguendo le disposizioni legate all’attività di accertamento sulle dichiarazioni dei redditi, di cui agli art. 31 e seguenti del DPR n. 600/73.
A seguito del mancato superamento della verifica antimafia, quando il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante e le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13 comma 5 del D. Lgs. n. 471/97. Si tratta delle sanzioni previste per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. La sanzione amministrativa va dal 100 al 200% della misura del credito (in questo caso del contributo). Inoltre, sull’importo del contributo vengono applicati anche gli interessi, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 602/73.
Sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Cessazione dell’attività
Successivamente all’erogazione del contributo può succedere che l’attività di impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, pertanto, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.
In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 16 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.
Il Bonus Bollette
L’Art. 33 nel testo del decreto Rilancio riguarda la
“Riduzione degli oneri delle bollette elettriche”. Il nuovo decreto prevede una riduzione delle bollette elettriche per le imprese in riferimento ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
CREDITO D’IMPOSTA
L’art. 31 del Decreto Rilancio 2020 prevede un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
La previsione riguarda anche un rimborso delle spese dell’affitto tramite credito d’imposta del 60% nel caso l’impresa abbia fatturato meno di 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, anche nel caso di attività di lavoro autonomo. Tale vincolo non è previsto, invece, per le imprese del settore turistico-ricettive, che ne beneficiano in ogni caso.
Il credito d’imposta può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto rilancio.
Il credito di imposta spetta anche:
Alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente, e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Proroga scadenze fiscali
L’art. 131 del nuovo decreto prevede lo spostamento delle seguenti scadenze fiscali al 16 settembre 2020:
- IVA,
- ritenute d’acconto,
- contributi previdenziali,
- contributi Inail,
- atti di accertamento,
- cartelle esattoriali e gli avvisi bonari,
- rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Bonus sanificazione
Previsto inoltre dall’art. 128 bis del Decreto Rilancio un “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”.
L’articolo in oggetto spiega che “è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti”.
Aiuti statali agli stipendi
Il Decreto rilancio inoltre all’art. 65 del decreto, ha sancito di sostenere il pagamento di “aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19”.
Previste delle sovvenzioni per le aziende con il fine di sostenere il pagamento degli stipendi delle dipendenti, per una durata massima 12 mesi a partire dall’avvio della domanda. L’obiettivo è vietare i licenziamenti anche nei prossimi mesi. La condizione posta dal decreto è che i lavoratori continuino effettivamente a lavorare in maniera continuativa; la sovvenzione può arrivare fino a un massimo dell’80% dello stipendio lordo.
Tra le altre misure adottate per le imprese spicca lo sblocco di debiti della Pubblica Amministrazione (PA) per 12 miliardi di euro, la sospensione della TOSAP per bar e ristoranti (tassa dovuta all’occupazione del suolo pubblico), sconti sugli investimenti per chi decide di puntare su aziende in crisi.
Francesca Caracò