La circolare INPS 53/2020 del 15 aprile 2020 spiega le modalità per fruire degli sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
L’art.1 comma 220 della Legge 27 dicembre 2017 (legge di bilancio per il 2018) aveva previsto che le cooperative possono fruire dello sgravio dalla data di assunzione della lavoratrice sino al 30 novembre 2020,
Il successivo DM di attuazione (Decreto del Ministero Lavoro 11 maggio 2018) ha previsto che l’incentivo spetti alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con nuovi contratti a tempo indeterminato ancorché a tempo parziale, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018.
Al riguardo, si ricorda che la citata legge qualifica come cooperative sociali le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L’incentivo non trova applicazione sulle conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Infatti, il carattere di novità è una delle caratteristiche del rapporto di lavoro. Anche il lavoro intermittente non è incentivato. Le assunzioni di lavoro domestico a tempo indeterminato, in apprendistato sono invece incentivati.
Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. La misura non reca nocumento dal punto di vista previdenziale per le beneficiarie della disposizione dato che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, pari al 33% della retribuzione imponibile. In caso di assunzioni effettuate o risolte nel corso del mese, il limite massimo va riproporzionato in misura di 11,29 euro giornalieri. Lo sgravio è applicabile dalla data di assunzione, che necessariamente deve essere avvenuta nel 2018, fino al 30 novembre 2020.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “Do.VI”, disponibile sul sito internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:
calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datorialeindicata; verifica se sussiste la copertura finanziaria in via prospettica per l’incentivo richiesto; in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’incentivo ed indica l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione della lavoratrice indicata nell’istanza. Al riguardo, come specificamente previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 maggio 2018, l’INPS, inoltre elaborerà le richieste in base all’ordine cronologico di invio.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione fino alla mensilità di paga novembre 2020, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero. Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
Nel sito della Provincia di Rimini è apparsa il 16 aprile scorso la dichiarazione della consigliera di parità Carmelina Fierro che ha plaudito la circolare INPS n.53/2020, dichiarando che l’indipendenza psicologica cammina insieme all’indipendenza economica delle invisibili del Coronavirus. Ha ribadito, inoltre, che le mura di casa possono proteggere dal contagio, ma non proteggono dalla violenza di genere. Le madri e i figli sono sottoposti a maggior pericolo di violenza in un periodo di emergenza come questo, vista la costrizione della permanenza fra le mura domestiche
soprattutto in contesti di preesistente conflitto tra i partner.
La chiusura delle scuole, delle aziende e di ogni forma di vita sociale non virtuale sta compromettendo la possibilità per le vittime di chiedere aiuto e per noi di vederle. Il Ministero dell’Interno con la comunicazione dello scorso 27 marzo invita alla “massima sensibilizzazione alla problematica ad un ulteriore innalzamento della soglia di attenzione, della capacità di percezione della violenza e della solidarietà necessaria”. E’ un appello rivolto non solo alle istituzioni deputate alla protezione e alla sicurezza ma anche a ciascuno di noi. Siamo chiusi in casa e collegati virtualmente con il mondo intero, ma anche con il nostro mondo più prossimo: i vicini, che costituiscono le uniche persone che fisicamente vediamo, che sentiamo e che riconosciamo. Per questo sentiamoci vicini e diventiamo sentinelle nei nostri palazzi e nelle nostre dimore. E’una chiamata a tenere viva la nostra percezione della violenza e sentirci protagonisti nel costruire la nostra società di attenzione all’altro che soffre. Non è vero che non possiamo fare nulla, come non è vero che tanto cosa vuoi che si muova. Qualcosa di importante si muove e anche questa circolare uscita ieri è un primo passo. Le donne escono dalla violenza non solo se sostenute ma se concretamente hanno la possibilità di essere autonome. L’indipendenza psicologica cammina insieme all’indipendenza economica e questa solo il lavoro può garantirla. La circolare dell’Inps di ieri riconosce una sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato da parte delle cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere. E’ l’esempio concreto dell’attivazione di tutti gli attori coinvolti: centri anti-violenza (da sempre aperti anche in questa situazione di Covid-19), servizi comunali, imprese. Si tratta di quella sinergia e attivazione riconosciuta già l’anno scorso nel protocollo antiviolenza promosso dalla Prefettura di Rimini. Si tratta dei giusti passi verso l’attenzione alla violenza e del desiderio e della necessità di farla emergere per rimuoverla. Il desiderio di un mondo non ingabbiato dalla rabbia e dalla paura.
Francesca Caracò