Con la rata di novembre 2020 l’Inps provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale, in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984. E’ una nota Inps ad annunciare il via libera all’intervento che porterà ad un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità, il cosiddetto “incremento al milione”. A prevedere il beneficio la legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n.152/2020) e il D.L. agosto è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
Si tratta, spiega la nota Inps, di un beneficio che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini per rendere attivo il quale, l’Istituto ha lavorato in questi mesi per accelerare le procedure di definizione dell’iter e la semplificazione delle stesse. Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda. Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984,
invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito di domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Bisogna sottolineare, però, che per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a euro 8.469,63 (che sale a 14.447,42 euro cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione; le pensioni di guerra; l’indennità di accompagnamento; l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000); i trattamenti di famiglia; l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
di Massimiliano Gonzi