I NODI VENGONO AL PETTINE

Anche il TAR del Lazio, dopo il TAR della Calabria, ha recentemente riconosciuto, in tema di frazionamento del trattamento di fine rapporto (comunque denominato) previsto dal D.L. 78/2010, che il differimento dell’erogazione determina una profonda compromissione del rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e dipendente pubblico, in quanto le somme di cui trattasi hanno pacificamente natura retributiva, sia pure differita.
Secondo il TAR, infatti, il mero differimento della retribuzione determina soltanto un rinvio della spesa e non risponde, invece, ad alcuna logica di riduzione della stessa, atteso che non si tratta di una misura strutturale, bensì di un “prelievo” mascherato che impedisce sia la dovuta trasparenza che lo Stato deve al cittadino, sia la necessaria lealtà dello Stato/datore di lavoro con il dipendente che esige la, giustamente, attesa erogazione della retribuzione differita, accantonata coattivamente durante una vita di lavoro.
Tale impostazione fa apparire decisamente anomala e non conforme alla Costituzione la scelta del Legislatore che, in un contesto economico-finanziario esplicitamente qualificato come “eccezionale”, avrebbe potuto operare soltanto interventi straordinari e/o temporanei di prelievo forzoso, ed invece ha posto in essere misure continuative e sostanzialmente stabili e, perciò, dal palese sapore tributario oltre che legate al superamento di scaglioni predeterminati, esattamente come le imposte.
Ma, soprattutto, il Legislatore ha imposto tale prelievo nei confronti di una ben limitata categoria di lavoratori, piuttosto che rivolgersi a “tutti” i contribuenti in possesso di determinate fasce di reddito, escludendo, quindi, ad esempio, i liberi professionisti, i lavoratori dipendenti del settore privato, gli imprenditori ecc., esentati immotivatamente dall’imposizione straordinaria nonostante l’eccezionalità della situazione economica del Paese, come viceversa una corretta applicazione dei principi di cui all’art. 53 della Costituzione avrebbe richiesto.
Senza trascurare che il differimento comporta una diminuzione patrimoniale certa (e, quindi, un pregiudizio certo), che si identifica nella mancata corresponsione di interessi per la dilazione del pagamento.
Il TAR ha, quindi, sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale rinviando il problema alla Suprema Corte.
Non dubitiamo, a questo punto, che analoghi rinvii alla Corte Costituzionale interverranno da parte dei TAR ai quali anche la nostra Organizzazione si è rivolta per la stessa fattispecie.