Lo split payment, quale misura estrema di contrasto alle frodi ed all’evasione fiscale, è entrato in vigore con la Legge n 190 / 2014 (Legge di Stabilità 2015), con la finalità di costituire un forte deterrente all’evasione fiscale, gradualmente ampliato con il successivo DL 50/2017, tuttavia, successivamente, notevolmente, ridimensionato dal decreto Dignità che ha praticamente eliminato la categoria dei professionisti dallo split payment. È uno strumento che prevede che le Pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi debbano provvedere all’ assolvimento al dell’IVA, diventando essi stessi soggetti passivi dell’iva, con obbligo di provvedervi, mediante versamento diretto all’erario dello Stato, del valore aggiunto addebitato in fattura, esentando i fornitori dall’obbligo di provvedervi.
Con lo split payment , il valore aggiunto dell’IVA relativo alla transazione, non viene corrisposto, rimanendo a carico della P.A. il relativo adempimento fiscale.
Utilizzando questa modalità di pagamento, l’Iva in fattura viene versata con F-24 direttamente dai cessionari o committenti, non più dal fornitore.
Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (ai sensi del decreto 9.1.2018) è possibile consultare gli specifici elenchi, che per il corrente anno sono quelli pubblicati il 20 ottobre 2020, che annoverano, nell’alveo dei soggetti deputati al meccanismo della scissione dei pagamenti, previsto dall’art. 17-ter. comma 1-bis. D.P.R. 633/1972:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ex art 2359, c. 1, n, 2 c.c.
- società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Esclusi dallo split payment:
- contribuenti in regime minimi, forfettario e di vantaggio, di norma esentati dall’applicazione dell’IVA in fattura;
- professionisti che operano con ritenuta d’acconto;
- soggetti che operano in reverse charge o inversione contabile, con IVA già a carico del committente;
- operazioni soggette a ritenuta alla fonte: compensi e provvigioni.
Abbastanza severe, a carico dei fornitori, le sanzioni previste per errori ed omissioni registrati nella fattura elettronica, che deve, normalmente, necessariamente, prevedere la dicitura “scissione dei pagamenti”: per tale infrazione, la sanzione amministrativa prevista dall’art.9, comma 1, Decreto Legislativo 471/1997 va da 1.000,00 ad 8.000,00 euro a carico delle imprese che fatturano a committenti pubblici.
Sanzione del 30% dell’importo in fattura, è prevista, invece, a carico delle amministrazioni pubbliche ove non provvedano al versamento dell’iva fatturata, come disciplinato dall’art. 13, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 471/1997.
Inoltre, nei casi in cui la p.a. non provveda correttamente al versamento a causa di un errore di calcolo dell’aliquota riportata in fattura che riporta un importo inferiore o diverso da quello da versare all’erario dello Stato, la sanzione è a carico del fornitore, a cui compete l’obbligo di quantificare correttamente le voci in fattura.
Angela Gerarda Fasulo