L’ecobonus e il sismabonus sono i più grossi incentivi previsti nel nuovo millennio per agevolare e sostenere il recupero edilizio del patrimonio immobiliare.
Concessi e sovvenzionati dallo Stato, non possono, quindi, sfuggire al rituale sistema di controlli che verrà azionato a tutto campo, dalla competente Agenzia delle Entrate, allo scopo di verificare il rispetto delle norme in materia, in ordine alla sussistenza ed effettività delle condizioni di accesso richieste, a monte, per una corretta fruibilità del beneficio rispetto all’appetibile recupero fiscale, da fruire a valle del completamento delle opere, stanziato nella misura del 110% della spesa sostenuta e resasi necessaria per realizzare tali interventi, in favore dei proprietari delle unità immobiliari, soggetti committenti e responsabili diretti delle opere a farsi in funzione dell’attuazione dello studio di fattibilità della progettualità preventivamente individuata, in direzione della realizzazione della generale opera di ristrutturazione richiesta per la realizzazione degli interventi normati dal Decreto Rilancio per:
- opere di miglioramento dell’efficientamento energetico;
- interventi orientati alla riduzione dell’ impatto sismico;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:
- opere di intervento termico sulle superfici;
- sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione e di riscaldamento;
- cappotto termico, per isolamento delle superfici.
In base alle medesime disposizioni il contribuente ha tre possibilità:
- cessione del credito a terzi;
- sconto in fattura;
- utilizzo diretto della detrazione, anticipando l’intera somma per lavori a farsi fino al 30 giugno 2022.
Le preventive verifiche tecniche e normative devono rispecchiare una veritiera utilizzabilità e rispettare i limiti imposti, prevalentemente tecnici ed ingegneristici.
Nell’ambito dell’attività di controllo, in capo alla stessa Agenzia delle Entrate, attività accertativa che rappresenta un forte deterrente alla richiesta di avvio dell’intera procedura di accesso all’ecobonus / sismabonus, ove non si fosse fermamente convinti di essere in regola con tutti i requisiti di legge, le opzioni previste per il recupero del credito in detrazione, la cessione e lo sconto in fattura, rientreranno nella programmazione delle specifiche, mirate verifiche che potranno essere attivate fino ai prossimi otto anni dalla data di avvio della concessione e fruizione del beneficio.
Nell’occhio del ciclone gli accertamenti sull’individuazione delle possibili irregolarità correlate alla verifica della reale presenza delle condizioni oggettive e soggettive in capo al bene da riqualificare ed al soggetto (persona fisica) che ne risulti beneficiario/utilizzatore, rispetto all’ampia gamma dei parametri da osservare per conferire linearità, legalità e regolarità all’intera procedura, già nella stessa fase iniziale.
Per non entrare nel merito del dettaglio delle opere che devono rispettare i parametri prescritti dalle norme in materia e dell’asseverazione ed effettuazione delle rettifiche in corso d’opera ove difformi dal progetto iniziale.
In entrambi i casi il rischio per il solo contribuente è quello di incorrere in gravi ed imponenti sanzioni che potrebbero avere un impatto economico abbastanza forte, tale da ritenerlo non auspicabile ove si fosse, già, preventivamente, a conoscenza di qualche piccola irregolarità.
Ma lo scenario non cambia neanche nel caso in cui le difformità risultino successive alla messa in opera dell’intera operazione progettuale di riqualificazione del bene immobile.
Le sanzioni, pertanto, non sono escluse in caso di:
- dolo, specifico, eventuale o preterintenzionale;
- colpa cosciente, grave, lieve, lievissima, ed inconsapevole del contribuente che attinge al beneficio.
Nessuna scusante è possibile argomentare a rettifica e parziale sanatoria proprio per l’imponente ammontare delle somme stanziate e per l’impatto economico piuttosto gravoso a danno del Bilancio dello Stato: a beneficio del solo contribuente, il 110% della somma spesa va in detrazione !
Sono, inoltre, previste:
- multe fino al 200% dello stesso credito sfruttato, e l’indifferibile, conseguente Informativa alla Procura, per asseverazioni infedeli, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, per frode e falsità di atti;
- sanzione amministrativa per irregolarità nelle attestazioni, che va da € 2.000 ad €15.000.
Se si considera questo grave, possibile reale scenario di verifiche e controlli, il contribuente non può che prestare la massima attenzione al rispetto dell’intera procedura, vigilando oculatamente anche sugli stessi professionisti, investiti della progettualità a darsi, e sulle imprese fornitrici delle opere programmate.
di Angela Gerarda Fasulo