Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che ha l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, è stato dato il via, dal 1° luglio al 31 dicembre ad una misura immediata e temporanea per i figli minori: l’assegno temporaneo per il nucleo familiare (ANF).
La Circolare INPS n. 93 del 30 giugno 2021 chiarisce ai cittadini le regole dettate dal sopradetto Decreto Legge.
L’ANF è pagato mensilmente, tenuto conto del valore dell’ISEE, ed è determinato sulla base del numero di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, presenti nel nucleo familiare ed è destinato solo:
- ai nuclei familiari di lavoratori autonomi;
- ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione,.
- in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 ovvero coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo;
- ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.
Non hanno diritto a tale assegno temporaneo quei nuclei familiari che sono già tutelati dall’articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente).
La Circolare 93/2021 detta anche i requisiti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79 del 2021 e riportata in allegato (All.1) nella suindicata circolare, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
Chi avesse l’interesse di approfondire ulteriormente può trovare il documento normativo al seguente link: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2093%20del%2030-06-2021.htm
di Francesca Caracò