Da sempre il settore dello spettacoloè stato contraddistinto da precarietà, occasionalità e sporadicità.
Le multiformi ed eterogenee caratteristiche e versatilità del settore, l’intuitus personae, ovvero la scelta della prestazione lavorativa, artistica richiesta, postulata sulla scorta degli individuali aspetti caricaturali del singolo artista, elemento imprescindibile, indelebile e funzionale della stessa possibile ed eventuale capacità occupazionale, non hanno nel tempo conferito medesime certezze reddituali, anzi, la precarietà occupazionale ne ha da sempre contraddistinto la categoria nel suo peculiare genus.
Tra l’altro, in tempo di Covid il settore è stato fortemente penalizzato per totale assenza di manifestazioni pubbliche e di qualsivoglia ulteriore forma distrattiva possibile, essendo state vietate tutte le manifestazioni, sia in luoghi chiusi che all’aperto.
Le recenti riaperture delle attività, con la miriade di restrizioni correlate, non ha conferito un importante respiro di sollievo alla categoria, che oggi risulta, ancora, tra quelle più danneggiate.
Le politiche governative che si sono avvicendate sulla erogabilità di sostegni a tutela della vasta congerie delle categorie produttive ed in particolare da ultimo il decreto-legge n. 41 del 2021, all’articolo 10, riferendosi ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito di indennità ha previsto che gli stessi possano presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti previsti dal medesimo disposto legislativo – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021.
Il richiamato articolo 42, al comma 6, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021;
- reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro;
- Non titolari alla data del 26 maggio 2021 di trattamento pensionistico diretto;
- Non titolari, alla data del 27 maggio 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Tra l’altro l’indennità di cui trattasi, pari a 1.600 euro, come espressamente previsto dall’articolo 42, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 è prevista pure in favore di:
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 73 del 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Sul punto si precisa anche che, in ordine alla sussistenza del requisito reddituale previsto per i lavoratori dello spettacolo, il lavoratore deve autocertificare il proprio reddito riferito all’anno 2019 al momento della presentazione della domanda per l’accesso al trattamento: l’autocertificazione verrà verificata dall’Agenzia delle Entrate che a sua volta provvede a comunicare all’Inps l’effettiva sussistenza dei requisiti di reddito previsti.
L’indennità in argomento, per l’erogazione della quale il termine di presentazione della domanda online è fissato al 30.9.2021, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per il complessivo periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
di Angela Gerarda Fasulo