Le nuove disposizioni introdotte da decreto sostegni – bis inducono ad una riflessione in ordine alla cumulabilità delle indennità, stanziate nell’ambito di quelle complessivamente fruibili.
Sul punto l’Inps ha chiarito che per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n.73 del 2021 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 2 dell’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI.
È stato, altresì, chiarito che tutte le indennità previste dal decreto sostegni bis presentano le ulteriori, importanti, incompatibilità con:
- pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
- forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa;
- Reddito di cittadinanza.
In tali casi spetta la somma che residua (ove inferiore al sostegno) e fino al complessivo ammontare dello stesso, ovvero fino alla somma di € 1.600,00.
Invece, per quanto attiene all’erogazione del REM, reddito di emergenza, l’art.36 del Decreto Sostegni bis ha stanziato ulteriori quattro quote da erogarsi in favore dei soggetti rientranti tra i possibili beneficiari.
Sul punto occorre evidenziare che, anche le nuove disposizioni in ordine alla fruibilità delle ulteriori somme ad erogarsi a titolo di REM, confermano l’impossibilità di percepirle nei casi in cui nell’ambito del medesimo nucleo familiare vi siano soggetti fruitori dell’indennità Covid-19, incompatibilità prevista sia nel caso gli stessi la percepiscano, sia nel caso in cui l’abbiano già percepita.
Tale incompatibilità trova la sua ratio legis nell’articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, che sul punto, in ordine alla piena riconoscibilità del sostegno stabilisce che l’erogazione è possibile solo nei casi in cui nell’ambito dello stesso nucleo familiare nessuno dei suoi componenti percepisca le indennità, previste dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021.
Le somme stanziate a titolo di sostegno sono, tuttavia, compatibili con lo svolgimento delle cariche pubbliche, politiche ed elettive, ma nei soli casi in cui sia prevista l’erogazione del solo gettone di presenza. Nei casi, invece, in cui per lo svolgimento di tali cariche sia prevista l’erogazione dell’indennità di funzione, quale specifica forma di compenso, o qualsivoglia, ulteriore forma di emolumento aggiuntivo o diverso dallo stesso gettone di presenza, non sarà possibile accedere alla richiesta di erogazione delle indennità contemplate dal decreto sostegni-bis.
Per quanto attiene, invece, alle specifiche indennità, il decreto-legge n. 73 del 2021, ha disciplinato che le indennità previste a titolo di sostegno del reddito, non sono incompatibili e pertanto ne risulta possibile l’erogazione e la cumulabilità con:
- l’assegno ordinario di invalidità;
- l’indennità di disoccupazione NASpI;
- l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- l’indennità di disoccupazione agricola.
Alcune precisazioni, in ordine al regime di incompatibilità di erogazione dei sussidi, attengono alle seguenti, specifiche, categorie di lavoratori:
- stagionali rientranti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,
- somministrati, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
In questi casi per l’accesso alla relativa indennità, alla data del 26 maggio 2021, gli stessi lavoratori non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI.
di Angela Gerarda Fasulo