Il settore dello spettacolo ha caratteristiche variegate ed articolate e si contraddistingue, da sempre, per la versatilità dei suoi iscritti e per l’intuitus personae, cioè il carattere personale, che ne costituisce l’elemento portante e differenziale, rispetto a tutte le altre qualifiche occupazionali: è la scelta dell’artista sulla scorta delle sue personali caratteristiche e della sua caratura individuale.
Molte le precarietà e lacune legislative che nel tempo si sono registrate a danno degli stessi operatori del settore, tanto che ancora oggi si percepisce il generale decremento motivazionale degli operatori del settore.
Per questo, negli ultimi anni, numerose disposizioni legislative si sono avvicendate per colmare le lacune normative, che affondavano nel vuoto le tutele previdenziali e le effettive opportunità di vedersi riconosciuta una pensione giusta e ragionevole, in linea con il normale tenore di vita in un processo(momento ) di crescita verso anni maturi, che richiedono un maggior apporto economico per poter sopperire alla fragilità degli anni ed al venir meno delle potenzialità e forze lavorative.
L’ Inps con circolare n. 132 del 10 settembre 2021, al fine di poter rendere compiuta aderenza ed ottemperanza al dettato normativo contenuto nel disposto dell’articolo 66 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale sono state introdotte novità alla previgente normativa in materia di tutela della malattia per i lavoratori iscritti al FPLS: “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, entrate in vigore a decorrere dal 26 maggio 2021, ha fornito alcuni utili chiarimenti per una compiuta individuazione dei lavoratori, aventi diritto al pagamento diretto dell’INPS della prestazione economica di malattia, annoverando i casi in cui ciò è normativamente prescritto.
C’è da dire che, un primo step di avanzamento nella tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è stato già ampiamente raggiunto con la circolare n. 124/2017 – nella quale sono stati riportati e chiariti i principi legislativi, che assicurano il riconoscimento delle condizioni di accesso all’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Sul punto occorre precisare che nessun discrimine emerge a discapito dei lavoratori autonomi, in quanto l’assicurazione per malattia viene riconosciuta a tutti i lavoratori dello spettacolo, (espressamente individuati dalla stessa circolare) ed anche in assenza, pertanto, del vincolo di subordinazione.
Ciò che rileva è la natura delle mansioni espletate, non certo anche le caratteristiche o il nomen iuris del contratto intercorso tra le parti.
Fatta questa doverosa premessa, è sancito l’obbligo di versamento della contribuzione minore, per malattia, per tutte le unità datoriali che abbiano in forza lavoratori dello spettacolo, a qualsivoglia titolo occupazionale occupati.
Valutato il periodo di malattia come periodo di assenza dal servizio causato da un evento morboso, ove il lavoratore non percepisca una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento., corre in capo, gli stessi avranno diritto alla relativa indennità erogata direttamente dell’INPS.
Esclusioni specifiche, in ordine alla tutela previdenziale per assenze da malattie sono previste in capo ai seguenti soggetti operanti nel settore dello spettacolo:
- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche;
- iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti.
di Angela Gerarda Fasulo