Venerdì 15 ottobre il Green pass è divenuto obbligatorio sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Dopo i ristoranti, i musei, i treni e gli aerei, il decreto 16 settembre ha, infatti, esteso l’esibizione del certificato verde in tutte le aziende. Per la pubblica amministrazione le disposizioni sul green pass sono ora nella bozza di linee guida del ministro della PA e di quello alla Salute.
Secondo la bozza è il datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In base alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto – a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti. Nell’esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può indentificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione). Se il controllo all’atto dell’accesso al luogo di lavoro sia effettuato attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata, gli uffici competenti a rilevare la presenza o l’assenza dal servizio (ad esempio l’ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederanno a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata.
Per il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia. Nel caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Nel caso di amministrazioni che usufruiscono della piattaforma di NoiPA sarà possibile usufruire di un nuovo servizio di interrogazione a beneficio delle amministrazioni, disponibile nel portale NoiPA. Tale servizio consentirà al datore di lavoro o ai soggetti da questo formalmente incaricati dell’accertamento, previo accesso in modalità sicura, di visualizzare nella pagina web la validità della Certificazione verde – Covid19 in base ad un elenco selezionabile dei dipendenti del proprio Ufficio; il nuovo servizio è abilitato su richiesta per i dirigenti che avranno visibilità sul personale allocato negli uffici di servizio censiti in NoiPA o per aggregazioni di questi ultimi.
Per le amministrazioni che non usufruiscono della piattaforma di NoiPA, la verifica del possesso della certificazione verde può essere effettuata mediante un’interazione con il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, sul sito www.dgc.gov.it. In questo caso il datore di lavoro o i soggetti da questo formalmente incaricati dell’accertamento, previo accesso al portale attraverso una identità digitale (SPID o CIE), inviano alla Piattaforma Nazionale DGC un file contenente l’elenco dei codici fiscali del personale, su cui si vuole attivare il processo di verifica del possesso della certificazione verde in corso di validità.
Green pass, assenza ingiustificata
Il trattamento economico in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento).
Green pass, quando si applicano le sanzioni
Le sanzioni si applicheranno in caso di:
– mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: in questo caso, come sopra evidenziato, se il controllo avviene mediante sistemi automatici di lettura della certificazione, l’assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l’ufficio competente, verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato (anche con una semplice mail) l’assenza ingiustificata rilevata. Laddove il controllo all’accesso, in mancanza di sistemi di rilevamento automatico, sia effettuato da personale a tal scopo delegato dal datore di lavoro, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente (cui afferisce il soggetto), il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).
– accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid-19: in questo caso, il dirigente – o il personale da questi delegato – che ha proceduto all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza ingiustificata. Nel contempo, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
di Massimiliano Gonzi