Un’ elencazione delle parti comuni di un edificio non tassativa, ma meramente esplicativa viene data dall’art. 1117 del Codice Civile, ove il concetto di parte comune si esemplifica in tutto ciò che è a disposizione “dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico”.
La proprietà comune sugli edifici è normalmente presunta nel senso che, come specificato dall’art. 1117 del Codice Civile “la presunzione legale da essa posta può essere superata solo da un titolo contrario che s’identifica nella dimostrazione della proprietà esclusiva del bene in capo ad un soggetto diverso”.
Ogni condomino può servirsi delle cose comunipotendo apportarvi modifiche necessarie per un migliore godimento delle stesse ed a condizione che non impedisca agli altri un pari godimento delle stesse, oltre a non pregiudicare il decoro, la stabilità, la sicurezza ed il decoro dell’edificio condominiale.
In materia di condominio le liti maggiormente frequenti riguardano questa fattispecie ed il più delle volte si risolvono positivamente, anzi tempo, con il ricorso all’istituto della mediazione.
In tale contesto il ruolo dell’amministratore assume valenza rilevante, essendo il soggetto che può normalmente attivarsi sia per le questioni giudiziali che extragiudiziali.
Sul punto lo stesso art. 1131 del codice civile nel regolamentare la materia precisa espressamente che: “ Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a questo obbligo può essere revocato (art. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni.”
Pertanto all’amministratore compete il ruolo di parte attiva, relativamente alle casistiche disciplinate dal codice civile, relativamente alla risoluzione di ogni lite che attenga alle parti comuni.
Tale ruolo gli attribuisce il compito di attivarsi a tutela delle parti comuni.
Avviata la procedura, sarà automaticamente legittimato ad esperire ogni ulteriore azione, che ne consegua (atti transattivi, gradi successivi).
di Angela Gerarda Fasulo