Condizioni di lavoro, chiare, prevedibili e trasparenti sono i nuovi parametri informativi a cui dovranno attenersi nel breve periodo, necessariamente, i datori di lavoro per garantire nuove tutele e prerogative al personale assunto, in qualsivoglia tipologia contrattuale anche a termine.
Il 23 giugno è stata approvata dal Consiglio dei Ministri una bozza definitiva del decreto legislativo previsto dalla direttiva n. 1152 del 2019, che impone nuovi parametri da assumere a base della corretta regolamentazione dei rapporti di lavoro in essere, onde garantire i lavoratori da possibili violazioni della normativa contrattuale, ma principalmente per ragioni di sicurezza ambientale.
I rapporti di lavoro per i quali è prevista l’introduzione di queste importanti novità riguardano l’ampio alveo delle casistiche dei rapporti “non standard”, collaborazioni coordinate e continuative, e quant’altro non rientri nella generica ed ampia tutela del lavoro subordinato.
Ricadono nella innovata disciplina gius-lavoristico-previdenziale :
- le prestazioni di lavoro occasionale;
- le attività di collaborazione organizzate dalle realtà datoriali anche su piattaforme.
Rimangono esclusi i rapporti di lavoro autonomo, lasciati al margine di discrezionalità del prestatore d’opera che assume su di sé i rischi tipici dell’attività imprenditoriale, ivi compreso quello relativo all’effettiva attuazione del risultato.
Si tende ad una realtà datoriale tesa a migliorare le condizioni di lavoro di chi opera “sotto soglia”, ovvero del personale diversamente contrattualizzato solo parzialmente inserito nell’organigramma, che di fatto rimane fuori dalla realtà aziendale.
È previsto che il datore di lavoro debba curare costanti aggiornamenti e che lo faccia uniformemente, provvedendo ad informare tutti i lavoratori delle effettive condizioni di lavoro, applicate al rapporto o al contratto di lavoro in essere in capo ai medesimi, ivi comprese le forme di utilizzo dei sistemi decisionali e delle forme di monitoraggio automatizzato.
Si prevede l’applicazione di sanzioni amministrative fino a 1.500,00 euro per ciascun lavoratore occupato, in caso di violazione dell’obbligo formativo a tenersi.
Sono previste specifiche limitazioni di natura temporale da osservare nel periodo di prova contrattuale, vietandosi che lo stesso possa superare il periodo di sei mesi.
Questa disposizione è prevista al fine di sollevare il lavoratore dalla condizione di insicurezza occupazionale, che potrebbe ingenerarsi con un prolungato periodo di prova.
Si facoltizzano, nello stesso tempo, anche entrambe le parti contrattuali, senza obbligo di rispetto di preavviso e di erogazione di indennità, dal poter recedere dal contratto in prova.
È necessario attenersi alle nuove disposizioni, escludendosi, nelle more dell’applicazione della nuova disciplina, la possibilità di procedere ad erogare trattamenti pregiudizievoli e divieto di licenziamento.
di Angela Gerarda Fasulo