Con la recente novella legislativa n. 142/2022 è stato innalzato il limite della soglia di non pignorabilità della pensione al di sotto di un determinato importo.
La norma decorre dal 22 settembre 2022, data dalla quale per i nuovi pignoramenti si deve tener conto del limite oggettivo di 1.000,00 euro (importo impignorabile) per poter iniziare le procedure esecutive in caso di pignoramento.
In dettaglio la norma prevede che l’importo da pignorare non può riguardare la soglia del doppio dell’assegno mensile.
La parte eccedente tale importo è pignorabile fino ad un terzo.
L’art.545 del cpc, precedentemente, prevedeva che la non pignorabilità dell’assegno di pensione dovesse riguardare l’importo del solo assegno sociale aumentato della metà.
Oggi questa disposizione è superata, fatte salve alcune precisazioni, dalla legge n. 142/2022, che introduce il nuovo limite di impignorabilità e si presenta maggiormente garantistica per i due limiti blindati, a totale beneficio della salvaguardia e del rispetto delle mantenimento delle condizioni di vita del pensionato.
Tra l’altro non è necessariamente prevista una mirata azione individuale a tutela, in caso di infrazione e di superamento del limite.
Cioè, ove dovesse essere violata la norma, se ne potrà richiedere l’inefficacia, mediante azione davanti all’autorità giudiziaria, che, tuttavia, potrà eccepirla anche d’ufficio.
L’elemento di novità, oltre che di natura numerica, riguarda la platea dei provvedimenti ancora nel limbo, ovvero di quelli definiti “pendenti”, ovvero di quei procedimenti di natura esecutiva per i quali sia in corso, in quanto non ancora completato, l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata, che avviene con la notifica dell’ordinanza di assegnazione.
È chiaro, quindi, che la norma non può ritenersi applicabile alle procedure per le quali sia stata già completata la notifica dell’ordinanza di assegnazione, condizione che genera e consente di poter eseguire la procedura esecutiva secondo la previgente disciplina.
Pertanto, la linea di demarcazione, atta a poter legittimamente configurare compiuto l’iter conclusivo del pignoramento presso terzi, è la notifica dell’ordinanza di assegnazione.
di Angela Gerarda Fasulo