La tutela del rapporto di lavoro è affidata agli organi ispettivi che non devono vigilare sulla cessazione del rapporto di lavoro, demandato alla magistratura, ma sulla fase di esecuzione dello stesso al fine di poter eventualmente validare lo stesso rapporto di lavoro e poterlo riqualificare nei casi in cui ciò sia possibile.
La vigilanza ispettiva in tema di lavoro tende a tutelare, tra l’altro, l’oggettiva applicazione della contrattazione collettiva al fine di poter acclarare l’effettiva applicazione delle norme, dei diritti e delle prerogative che fanno capo al lavoratore.
Il legislatore ha conferito agli ispettori del lavoro il compito di verificare il rispetto della stessa contrattazione collettiva, profilo d’importante riflesso sociale.
Un aspetto importante concerne la costituzione del rapporto di lavoro.
Lavoro sommerso (nero) non esiste come rapporto di lavoro in quanto il datore di lavoro non ha reso noto tale rapporto di lavoro: quello che dev’esserci sono le comunicazioni al centro per l’impiego, (allo stato).
In ordine a tali aspetti, occorre soffermarsi in dettaglio sul lavoro Irregolare: tale è quello che si presenta con una differente qualificazione rispetto alle modalità di esecuzione dello stesso. In virtù di ciò, ove lo stesso presenti le caratteristiche della subordinazione, quel che rileva è l’effettiva modalità di esecuzione, acclarata nello svolgimento delle mansioni e quel che maggiormente conta sono le reali modalità operative, occupazionali.
Altra cosa è il lavoro ILLEGALE, ove oltre alla mancanza delle comunicazioni obbligatorie ricorrono ipotesi di reato.
Tali sono a titolo esemplificativo le casistiche che si presentano laddove si accerti che il rapporto di lavoro venga svolto da stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno, o nei casi in cui vengano adibiti al lavoro minori che non hanno adempiuto all’obbligo informativo, le classiche e sempre più frequenti ipotesi di caporalato, le ignobili e non debellate forme di sfruttamento a tutto tondo delle risorse umane, talvolta mal retribuite e sottoposte ad estenuanti e faticose, lunghissime giornate di lavoro.
Ciò premesso è prevista una maxi sanzione che ai sensi delle vigenti leggi in materia, si applica nei casi di lavoro sommerso ed illegale. La stessa assorbe le sanzioni, collegate alle singole violazioni (come la mancata comunicazione al CI o all’INPS o all’INAIL).
Le analitiche sanzioni collegate alla stessa violazione sono assorbite al fine di evitare un duplicato di violazioni. Tuttavia, nei casi in cui si presentino particolari situazioni di illegalità, le sanzioni non possono essere assorbite.
L’ambito applicativo è oggettivo e riguarda la mancanza di comunicazione di assunzione.
L’ambito soggettivo attiene alle ipotesi di applicabilità.
Vi rientrano, tra l’altro, datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, e gli utilizzatori in regime di libretto di famiglia nei casi di lavoratori collocati in contesti operativi differenti.
La maxisanzione si applica anche nei casi di lavoro autonomo ove manchi la documentazione utile, atta ad attestare l’effettiva sussistenza e qualificazione di tale rapporto.
I casi di mancata applicazione della maxi sanzione ricorrono ove si accerti:
- la regolarizzazione spontanea del rapporto di lavoro, prima dell’avvio dell’accertamento ispettivo;
- una differente qualificazione del rapporto di lavoro;
- la presenza dell’uniurg, che contempla assunzioni in urgenza attuate nei casi di chiusura dello studio professionale del datore di lavoro o nei casi estremi, in cui necessiti l’urgenza nel dover ricorrere all’utilizzo di manodopera salariale;
- la sussistenza delle condizioni che hanno indotto ad assunzioni dovute a forza maggiore o caso fortuito.
Due sono le ipotesi di ricorrenza della maxi sanzione:
- ipotesi base, che ricorre nella generalità dei casi sopra analiticamente rappresentati, di lavoro nero;
- ipotesi aggravata che si manifesta nei casi differenziati, ove si accerti la presenza al lavoro di un minore, di un extracomunitario sprovvisto del permesso di soggiorno.
Posto questo preliminare distinguo, mentre nella generalità dei casi di ipotesi base la maxi sanzione si applica, in base ai giorni di lavoro irregolarmente accertati, ove ci sia una recidiva vi è l’applicazione del doppio della percentuale.
La maxi sanzione si estingue con la regolarizzazione del rapporto di lavoro ed il pagamento della sanzione.
Se la regolarizzazione del rapporto di lavoro in nero deve avvenire per i lavoratori ancora in forza al lavoro, vi è un periodo di 120 giorni, di cui poter disporre per l’effettuazione di tali adempimenti, che decorre dalla data di notifica del verbale unico, periodo nel quale il datore di lavoro dovrà regolarizzare l’assunzione, tenendo in forza il lavoratore per tre mesi e pagarne i contributi (ciò consentirà di fruire del pagamento della maxi sanzione in misura ridotta).
Ove, invece, la regolarizzazione attenga ad un precedente periodo di lavoro è previsto che gli adempimenti debbano venire effettuati entro 45 giorni dalla notifica del verbale unico.
Entro il medesimo termine è prevista la regolarizzazione di rapporti di lavoro precedenti, riguardanti lavoratori non più in forza.
di Angela Gerarda Fasulo