La genuinità di un contratto di appalto è la base di partenza da individuare al fine di poter richiamare ogni possibile forma di solidarietà nelle responsabilità collegate.
La normativa di riferimento presente nell’ art. 29, co.2 D.Lgs. n. 276/2003 può essere invocata solo nell’ambito dei rapporti contrattuali tra privato.
Non genuino, invece, si presenta il contratto di appalto, nei casi in cui vi si ricorra al fine di poter continuare a gestire il personale, avvalendosi di una stazione appaltante fittizia.
Il limite temporale in cui può essere invocata la solidarietà del committente o di eventuali subappaltatori è di due anni dalla data di cessazione del contratto di appalto.
La stessa assume una valenza portante, a tutela anche dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle prestazioni lavorative oggetto del contratto di appalto, potendo gli stessi optare, a loro tutela, una maggiore e più estesa platea di soggetti nei cui confronti poter rivendicare ogni possibile e lecita pretesa contributiva e retributiva mancante o parzialmente erogata nel corso del periodo di attività, in cui la committenza si è esplicata.
L’oggetto della tutela con obbligo solidale può riguardare anche le quote di trattamento di fine rapporto.
Sostanzialmente, nello spirito della norma si tende a supportare ed allargare il ventaglio delle garanzie da attestare in favore dei lavoratori e ciò al fine di evitare che un’eccessiva dilatazione datoriale o spostamento della sua prestazione lavorativa su altri soggetti, anche subappaltanti dei servizi, possa ridurre fortemente le legittime aspettative del lavoratore ad una tutela previdenziale e lavoristica adeguata.
di Angela Gerarda Fasulo