Se durante la pandemia il lavoro agile è stato utilizzato alla stregua di uno strumento emergenziale per ridurre i contagi ed assicurare la funzionalità complessiva della pubblica amministrazione, il graduale risolversi dell’emergenza pandemica ha prodotto un altrettanto graduale “rientro in presenza” dei lavoratori con conseguente riduzione del ricorso massivo a questa particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Così il lavoro agile ‹‹da strumento emergenziale si è progressivamente riappropriato della sua reale natura di strumento organizzativo ed ha dunque trovato disciplina nell’ambito della contrattazione collettiva››. Oggi, infatti, la prestazione lavorativa in modalità agile è regolata da accordi individuali tra il lavoratore e l’amministrazione di appartenenza all’interno della cornice fornita dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego.
Questa, in sintesi, la premessa della Direttiva 29 dicembre 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Nel prosieguo la direttiva descrive il quadro attuale relativo al lavoro agile come caratterizzato da:
- il superamento della contingenza pandemica (dichiarata conclusa dall’Organizzazione mondiale della sanità in data 5 maggio 2023);
- una disciplina contrattuale collettiva ormai consolidata;
- la padronanza da parte delle amministrazioni dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività ed alle esigenze dei lavoratori.
Nonostante in particolare sull’ultimo punto sia più che lecito dubitare, tale quadro – secondo il Ministro Zangrillo, ‹‹ha fatto ritenere superata l’esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l’obbligatorietà del lavoro agile per i lavoratori che – solo nel contesto pandemico – sono stati individuati quali destinatari di una specifica tutela›› (i c.d. lavoratori “fragili”).
Ad ogni modo, nonostante la mancata proroga, la citata direttiva è tesa a garantire ‹‹ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza››.
Pertanto dovrà essere il dirigente responsabile, nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione, ad individuare le misure organizzative necessarie per andare in tale direzione tramite specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali.
Sarà cura dei vertici di ogni singola amministrazione adeguarsi tempestivamente ai contenuti della direttiva.
di M. Davide Sartori