Secondo la Corte di Giustizia UE il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti se tale lavoratore pone fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.
La sentenza del 18 gennaio 2024 (C‑218/22) riguarda il caso di un funzionario del comune di Copertino (provincia di Lecce) che, rassegnate le dimissioni volontariamente per accedere alla pensione anticipata, aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute (complessivamente 79 giorni).
La legge italiana prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, pena il recupero delle somme indebitamente erogate (art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012).
Gli obiettivi di tale normativa sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall’altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro.
Secondo la Corte costituzionale italiana (sent. 95/2016) tale normativa è conforme ai principi sanciti dalla Costituzione e non viola quelli del diritto dell’Unione; in ogni caso, il divieto di versare un’indennità sarebbe escluso in caso di ferie non godute per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore (come la malattia), ma non in caso di dimissioni volontarie.
Tuttavia l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/Ce è molto chiaro e recita: ‹‹il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
Dunque, secondo la Corte di Giustizia UE, il diritto a un’indennità finanziaria è assoggettato a sole due condizioni: la cessazione del rapporto di lavoro e il mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie cui aveva diritto alla data di cessazione del rapporto ( a prescindere dal motivo della cessazione). Difatti ‹‹tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste››.
D’altra parte, anche con riferimento all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, la Corte di Giustizia UE fa presente che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (Dir. 2003/88/CE, considerando 4).
Per tali ragioni, secondo i giudici europei, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto stesso.
Discorso diverso, naturalmente, nel caso in cui il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, si sia astenuto dal fruire delle ferie.
A tale proposito, secondo i giudici europei, il datore di lavoro ‹‹è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo››; il lavoratore, inoltre, deve essere informato in modo accurato del fatto che in caso di mancata fruizione tali ferie andranno perse al termine di un dato periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria. Tutto ciò deve essere fatto in tempo utile a garantire al lavoratore il riposo cui l’istituto delle ferie è finalizzato. L’onere della prova grava sul datore di lavoro.
‹‹Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto […] si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino››› il diritto UE.
In ragione di ciò la Corte di Giustizia Europea afferma che, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è da considerare illegittima la norma nazionale (articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95) che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
di M. Davide Sartori