Agevolazioni fiscali fino al 90% per rimpatriati in Italia

Rimpatriati sono quei  lavoratori, che trasferiscono la propria residenza in Italia.

Tale condizione  a livello fiscale gli permette di fruire di un regime di tassazione agevolata temporanea, come disposto dall’art.16, comma 1 del Dlgs n. 147/2015.

Variegati e multiformi sono i provvedimenti legislativi, intervenuti in  favore dei “lavoratori rimpatriati”  successivamente al 29 aprile 2019, che siano in possesso di specifici requisiti soggettivi.

Intanto occorre verificare che venga realmente trasferita in territorio  italiano la propria residenza anagrafica, condizione che preclude al lavoratore l’agevolazione, nel caso in cui lo stesso risulti essere già stato residente in Italia per due precedenti periodi d’imposta.

Il beneficio scatta a condizione che lo stesso s’impegni a risiedervi per almeno due annualità e che espleti attività lavorativa solo all’interno del territorio italiano.

Al regime fiscale agevolato possono accedere anche tutti i cittadini dell’Unione Europea o provenienti da stati esteri, che abbiano in corso  una convenzione contro la doppia imposizione o rapporti di scambio d’informazione in materia fiscale.

Al beneficio sono ammessi tutti i soggetti che abbiano svolto un attività lavorativa dipendente o autonoma per almeno due anni fuori dal territorio nazionale o che siano in possesso di un laurea  o che possano certificare un’attività di studio al di fuori dei confini nazionali sia per il conseguimento di una laurea che di una specializzazione della stessa.

Il biennio di cui trattasi, utile all’accesso al regime agevolato, deve essere espletato al di fuori del territorio italiano è condizione di base, sufficiente al maturarsi del requisito di non residenza con il correlato impegno, a pena di decadenza di permanere nel territorio dello stato italiano  per altri due anni.

Questo importante sgravio fiscale  si rende possibile, pertanto, non specularmente, ma tende a garantire allo Stato italiano effettive nuove entrate fiscali, che si possono concretizzare solo con un effettivo impegno di ulteriore permanenza biennale.

In virtù del rimpatrio fiscale, con il Decreto Crescita, alle condizioni previste ed osservate risultano sgravati ed agevolati i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, i redditi da lavoro autonomo frutto dell’esercizio di arti e di professioni, espletate anche in forma associata e non solo individuale.

L’agevolazione consiste nel rendere assoggettabile a tassazione solo il 30% dei redditi percepiti dalla data del rimpatrio, rimanendone esclusa la fetta più grossa pari al 70%.

Ma c’è di più atteso che è previsto un ulteriore, maggiore sgravio, nei casi in cui la residenza del contribuente ricada nelle seguenti regioni: Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia, Molise, Abruzzo, regioni per le quali, tenuto conto delle precarietà occupazionali, che si attestano da anni sul territorio nazionale, la base imponibile è pari al 10% del reddito del contribuente.

Non esiste un sistema di automatismo per l’applicazione dello sgravio fiscale, in quanto il contribuente per poterne beneficiare dovrà presentare una dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro e consentirgli di applicare le ritenute ridotte alla fonte, sulla stessa busta paga.

Tuttavia, nei casi in cui il datore di lavoro non voglia riconoscere  al lavoratore l’applicazione del beneficio, lo stesso contribuente  potrà direttamente fruirne in dichiarazione fiscale in occasione della denuncia dei redditi.

di Angela Gerarda Fasulo