Con messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, l’Inps ha diramato le nuove disposizioni relativa all’incompatibilità dell’assegno di invalidità nei casi in cui il contribuente, beneficiario e destinatario dello stesso, continui a svolgere attività lavorativa.
Sul punto la Corte di Cassazione, in più pronunciamenti giurisdizionali si è espressa sull’argomento, sottolineando:
- L’importanza della inattività delle prestazioni lavorative in capo al soggetto destinatario dell’assegno di invalidità;
- L’improcedibilità dell’erogazione del sostegno, al pari della mancanza di un requisito sanitario nelle citate condizioni di prosieguo dello svolgimento dell’attività lavorativa;
- L’imprescindibilità di tale assunto a prescindere da qualsivoglia limite reddituale del beneficiario;
e avallando la sussistenza di tutti i requisiti di legge, ai fini dell’erogazione dello stesso, solo nei casi di inesistenza in capo al beneficiario di qualsivoglia attività lavorativa.
Tale orientamento è stato pienamente recepito ed avallato dall’INPS, novità formalmente a regime dalla 14 ottobre 2021, data di emissione del messaggio INPS.
Cambiano, pertanto, i requisiti a monte dell’istruttoria utile al riconoscimento della prestazione di invalidità, richiedendosi, interagendo la correttezza della domanda intorno ai seguenti, imprescindibili parametri applicativi, che prevedono in capo al richiedente.
In particolare, fermo restando l’incompatibilità con altre forme di prestazioni pensionistiche, d’invalidità e diretta, condizione che comunque consente al beneficiario di poter scegliere la prestazione a lui più favorevole economicamente, si richiedono i seguenti requisiti:
- Reale bisogno economico;
- Età ricompresa tra i 18 e 65 anni di età e 7 mesi;
- Stato invalidante non meno del 74% e fino al 99%:
- Cittadinanza italiana o iscrizione in anagrafe di residenza per i cittadini stranieri;
- Titolarità del permesso di soggiorno non inferiore a 12 mesi;
- Stabilità di residenza nel territorio italiano;
- Assenza di qualsivoglia attività lavorativa.
In caso di erogazione di rendita INAIL, già in essere alla data di riconoscimento della prestazione di invalidità, la stessa viene temporaneamente sospesa per il complessivo periodo di erogazione della rendita.
Per altro verso, corre in obbligo al contribuente procedere a dare comunicazione all’INPS dell’erogazione della rendita per successiva ipotesi di erogazione della stessa, intervenendo in tal caso una possibile ipotesi di incompatibilità con l’assegno di invalidità.
di Angela Gerarda Fasulo