Con circolare n. 133 del 10 settembre l’INPS ha regimentato e previsto sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che assumano donne vittime di ogni genere di violenza prevedendo che l’agevolazione esonerativa degli adempimenti previdenziali sia esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, beneficio riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
In relazione a quanto previsto, che rinvia per la disciplina di dettaglio, alle indicazioni già fornite con circolare n 53/2020.
al beneficio possano accedere:
- Le cooperative sociali previste dalla L. 381/1991.
Lo scopo sociale dell’assunzione deve prevedere l’inserimento e l’integrazione dei servizi socio-sanitari ed educativi per lo svolgimento di :;
- attività agricole;
- attività industriali;
- attività commerciali;
- servizi orientate all’integrazione lavorativo di persone svantaggiate.
L’incentivo compete per l’assunzione di donne vittime di ogni genere di violenza, collocate all’interno di percorsi di protezione, che siano certificati dai
- – servizi sociali di residenza,
- Centri antiviolenza;
- Case rifugio;
- Servizi di assistenza alle vittime.
Sono oggetto di incentivo (in aggiunta ai periodi occupazionali effettuati nel corso dell’anno 2018):
- Tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, salvo che trattasi di rapporti di lavoro a tempo determinato, già in corso, trasformati a tempo indeterminato, fattispecie che non rientra nello schema di esonero della contribuzione previdenziale;
- Nuove assunzioni a tempo indeterminato nel settore del lavoro domestico;
- Rapporti di apprendistato (esulano dal beneficio le prestazioni lavorativa occasionali, previste e regolamentate dall’art.54 – bis del d.l. 24.4.2017 n 50, introdotto in aggiunta al disposizioni contenute nel disposto normativo del 21 giugno 2017 n 96 in occasione della sua conversione in legge);
- Rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei casi di assunzione con somministrazione dei lavoratori, ed anche ove la prestazione lavorativa venga verso l’utilizzatore a tempo determinato;
- Rapporti di lavoro a tempo pieno;
- Rapporti di lavoro a tempo parziale, sia esso orizzontale o verticale.
L’esonero contributivo, relativo al solo versamento della contribuzione previdenziale, eccezion fatta per contributi a versarsi all’INAIL, non può superare la soglia dei 350 euro mensili.
Ove, tuttavia, il rapporto di lavoro si venga a risolvere nel corso del mese, il parametro esonerativo di riferimento sarà pari ad €11,29 (di sgravio) per ogni giornata di lavoro effettuata.
L’incentivo ha una durata massima di dodici mesi e l’agevolazione decorre dalla data di assunzione, a condizione che la stessa venga effettuata entro il 31 dicembre 2021.
Non sono previste casistiche di sospensione per assenze a vario titolo effettuate, eccezion fatta per le ipotesi di maternità, unica fattispecie espressamente contemplata ai fini del differimento temporale di godimento del beneficio.
di Angela Gerarda Fasulo