Beneficio per le federazioni sportive nazionali e discipline sportive: sospensione termini obblighi previdenziali

Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono beneficiare della sospensione dei termini, relativi agli adempimenti  previsti ed agli obblighi previdenziali, come da  disposizioni contenute nella Legge introduttiva degli stessi, n. 234/2021,  disciplina giuridica recentemente confermata dalla Legge 91/2022.

Nei casi in cui tali corporazioni vogliano avvalersi del regime agevolato in deroga alle disposizioni ordinarie, per gli adempimenti in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 possono manifestarne l’intento all’INPS, che provvederà a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo competente in materia per  la rituale  verifica della sussistenza degli effettivi requisiti previsti per poterne avere accesso.

La sospensione dei contributi è comprensiva delle quote da versare a titolo di TFR, pure obbligatorie, equiparate ed assoggettate al medesimo regime giuridico, ai fini degli adempimenti di legge in tema di riscossione.

Si potrà beneficiare della sospensione fino al termine ultimo del 16 dicembre 2022 data in cui si dovrà, indifferibilmente, procedere al pagamento in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni.

Il versamento dovrà essere effettuato con F24 indicando nella sezione INPS:

–  la sede di appartenenza;

– la causale contributo (DSOS);

– la matricola INPS o alternativamente il CODICE INPS o la filiale azienda;

– il periodo oggetto del versamento;

– gli importi a debito versati.

Inoltre,  nei casi in cui le federazioni sportive e i complessivi soggetti beneficiari della sospensione dei termini, nel periodo che va da dicembre 2021 ad ottobre 2022 abbiano fruito o reclutato manodopera salariata, fornita da  soggetti che abbiano svolto prestazioni occasionali o tipiche forme di collaborazioni  di genere, per i quali sia  previsto l’obbligo di iscrizione e di versamento della contribuzione presso la gestione separata, dovranno  riportare nel valore 38  sito all’interno del riquadro “cod Calamità” di “collaboratore”, atteso che  tale codice attesta che il versamento  riguarda la “Sospensione contributiva  per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,  associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche  nell’ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020  Legge n.234/2021 art. 1 comma 923, decreto-legge n. 50/2022, convertito con Legge n. 91/2022. – Validità dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 periodo di competenza dicembre 2021 – ottobre 2022”.

Tale obbligo è esteso anche a coloro che abbiano già provveduto a trasmettere il flusso Uni-emens, relativo al periodo dal mese di dicembre 2021 al mese di luglio 2022.

In tal caso provvederanno a comunicare il codice calamità previsto entro 30 giorni dalla data  di pubblicazione della circolare INPS, mediante l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione della precedente.

di Angela Gerarda Fasulo