l “bonus facciate” consente una detrazione dell’imposta IRPEF pari al 90% della complessiva spesa sostenuta nel 2020 per gli interventi, legati al recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti, detrazione applicabile ad ogni categoria catastale, ivi compresi gli immobili di natura strumentale.
Pertanto, può essere fruito:
- senza limite di spesa;
- per qualsiasi edificio;
- da chiunque possegga l’immobile a titolo di proprietà, possesso, detenzione;
- per immobili localizzati nelle zone A e B, individuate con decreto interministeriale 1444/1968, o assimilabili, in base alla normativa regionale;
- per il recupero esterno di edifici, le cui facciate esterne appaiano “opache”, totalmente o parzialmente. L’operazione di risanamento può, comunque, riguardare anche il recupero parziale o totale di balconi, ornamenti, fregi che risultino, comunque, compresi sempre all’esterno della facciata: non è fruibile per quegli interventi che interessino le facciate interne dell’edificio o che non risultino visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
Possono beneficiare di tale bonus coloro che:
- risultino titolari di un diritto di proprietà o di uso sull’immobile, sia che si tratti di residenti o meno nel territorio dello stato o che detengano l’immobile a qualsiasi titolo.
È necessario che la spesa venga documentata con bonifico parlante, bancario o postale.
Nell’ambito delle operazioni tecniche, propedeutiche, a supporto della sicura detraibilità delle somme, per una maggiore tracciabilità e coerenza fiscale dell’intera operazione ed un corretto incrocio dei dati, in ordine agli importi da portare in detrazione è preferibile interessare, preventivamente, un tecnico di fiducia (geometra o ingegnere regolarmente iscritto all’ordine), cui affidare l’incarico di curare le opportune comunicazioni di inizio lavori (scia, CILA) e l’eventuale direzione dei lavori, che, preliminarmente, provveda a:
- Valutare, oggettivamente, la concreta possibilità di accedere al beneficio, effettuando un propedeutico accesso presso la struttura, cui le opere a farsi afferiscono;
- Curare presso gli uffici tecnici comunali, territorialmente competenti, ogni adempimento in materia di comunicazioni di avvio delle opere di ristrutturazione, ivi riportando, unitamente all’asseverazione tecnica, ogni dato identificativo della struttura, ovvero l’identificazione catastale dell’immobile oggetto del recupero edilizio esterno, le parti da sanare, la ditta incaricata delle opere, allegando i versamenti, previsti in base a ciascun regolamento Comunale.
Successivamente, il committente, in base allo stato di avanzamento dei lavori, come da contratto e relativo computo metrico, provvederà ad effettuare i bonifici “per ristrutturazione”, inserendo nella causale, oltre ai dati catastali dell’immobile ed il numero della Scia, o Cila, la voce “ristrutturazione facciate esterne” il numero di fattura e gli estremi catastali dell’ immobile cui il bonus si riferisce.
di Angela Gerarda Fasulo