Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa in una nota che anche nel Dl agosto le aziende possono richiedere l’anticipo. ”Risultano perciò privi di fondamento gli articoli di stampa che ipotizzano il solo ricorso alla procedura normale”. Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto dispone, infatti, che ”i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2”. “È di tutta evidenza quindi -secondo il ministero- che la norma, nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies (introdotti con il decreto rilancio), riconfermi la possibilità per le aziende di richiedere all’Inps l’anticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dell’articolo 22-quater del decreto legge 18/2020”.
di Massimiliano Gonzi