Cedolare secca – pagamento entro il 30 giugno

È in arrivo il pagamento della cedolare secca sugli immobili locati.

Tale versamento è a saldo anno 2021 ed acconto anno 2022.

Non è un obbligo generalizzato a carico di chi è titolare di unità immobiliari locate lo è solo per quei contribuenti che abbiano optato per il regime agevolato (L1 – L2 etc.).

È un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali che scaturiscono dal reddito, da locazione, che si trae dall’immobile nel corso dell’anno.

Nel momento della registrazione del contratto si può optare, in presenza delle condizioni che ne legittimano il ricorso, la possibilità di optare per il regime agevolativo, opzione che esonera il contribuente (locatario dell’immobile) di non versare né l’imposta di registro né il bollo.

Ovviamente l’acconto che normalmente è pari al 95% delle imposte a versarsi sui redditi degli immobili, non si versa  nel primo anno di registrazione ma solo dall’anno successivo in quanto non sussiste la base imponibile di riferimento per il calcolo della stessa.

Comunque nell’attuale regime fiscale in essere è previsto che l’acconto della cedolare non si versi ove l’importo non superi € 51,65.

È previsto il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione quando l’imposta da versare sia pari a 247,52 euro. In tal caso il versamento andrà effettuato entro il 30 novembre dell’anno di riferimento.

Nei casi in cui l’importo da versare sia superiore ad € 247,52 ne è previsto il versamento in due  rate di cui:

  • Il 40%  dovuto a titolo di acconto dovrà essere versato entro il 30 giugno
  • Il rimanente importo pari al 60% residuo verrà versato entro il 30 novembre.

I versamenti vengono effettuati  inserendo all’interno del modello f-24, previsto per il versamento di tali somme a titolo di cedolare secca locazione i seguenti codici :

  • 1840 – acconto prima rata;
  • 1841 acconto unica rata (o acconto seconda);
  • 1842 saldo.

di Angela Gerarda Fasulo