Coltivatore diretto è colui che svolge attività lavorativa prevalente nel settore agricolo.
È tenuto ad iscriversi all’INPS nei casi in cui risulti impegnato in tale settore con continuità e ricavi dall’esercizio di tale professione due terzi dei mezzi di sostentamento utili alla sua sopravvivenza.
Normalmente per coltivatore diretto s’intende colui che, in quanto proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta di fondi agricoli nonché dedito all’allevamento del bestiame e ad attività connesse, si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni.
Per il suo corretto inquadramento previdenziale sono previsti requisiti:
- oggettivi;
- soggettivi.
In particolare:
- deve svolgere almeno 104 giornate di lavoro all’anno.
- deve poter apportare alla terra che a qualsivoglia titolo conduca il suo personale apporto lavorativo abituale o quello dei componenti del nucleo familiare.
È necessario che occupi la maggior parte del suo tempo a tale attività e che da ciò tragga sostentamento utile a garantire i mezzi di mantenimento per la sua famiglia e del suo nucleo familiare.
Deve trattarsi di attività, se non proprio esclusiva, sicuramente prevalente in termini di ricavi e sostenibilità sufficiente a soddisfare un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale.
È previsto che lo stesso possa iscrivere anche familiari in linea retta o affini, che lo coadiuvano nello svolgimento di tale attività.
Tale facoltà diventa un obbligo nei casi in cui il fabbisogno dei terreni necessiti di personale occupato e vi impegni gli stessi componenti del nucleo familiare, che con lo stesso dimorino, correttamente reclutabili, pertanto, ai fini previdenziali, come coadiuvanti.
In ordine agli adempimenti di natura fiscale, propedeuticamente il coltivatore diretto dovrà provvedere ad iscrivere l’attività agricola che esercita nel competente Registro delle Imprese sezione speciale imprenditori Agricoli.
Assolto tale adempimento dovrà provvedere ad iscriversi all’INPS.
Entro trenta giorni dall’inizio dell’attività è tenuto anche ad iscriversi alla locale Camera di Commercio, nella cui circoscrizione è collocata la sede dell’impresa, coincidente con la residenza anagrafica del titolare dell’azienda agricola.
In merito agli adempimenti gius-lavoristico-previdenziali l’INPS con circolare n. 75 del 2022 ha regimentato le modalità di versamento della contribuzione dovuta dai coltivatori diretti, di mezzadri ed imprenditori agricoli professionali relativamente a quanto gli stessi sono tenuti a versare a titolo di contribuzione previdenziale corrente, prevedendo che il reddito medio convenzionale giornaliero sia pari a 60,26 euro.
In relazione alla percentuale di contribuzione da versare, è previsto che la stessa risulti pari al 24% dell’imponibile retributivo.
Si differenzia dalla figura dell’IAP, imprenditore agricolo professionale, in quanto gode del privilegio unico ed esclusivo di poter godere del diritto di prelazione sui terreni che coltiva, ove si presenti l’occasione che si debba procedere alla vendita dei terreni che conduce.
In tali casi la prelazione è ineludibile ed esclusiva in favore del conducente del fondo, ove il terreno in vendita riguardi un terreno condotto dal coltivatore diretto da almeno due anni.
Diversamente, in caso di terreno incolto da chicchessia, il diritto sarà estensibile ai proprietari dei fondi limitrofi ed a quello posto in vendita con l’unico limite che l’acquisto si possa effettivamente estendere al terreno coltivato o confinabile, ma solo ove la sua estensione non sia superiore ad un terzo della complessiva capacità lavorativa della famiglia del coltivatore diretto.
Unica limitazione alla prelazione sussiste nei casi in cui la cessione del terreno avvenga per espropriazione per pubblica utilità o a coronamento ed a completamento delle procedure di fallimento, permuta, vendita forzata e liquidazione coatta o donazione.
In tali casi il diritto di prelazione non potrà essere in nessun caso esercitato.
di Angela Gerarda Fasulo