Inps con una circolare chiarisce su obbligo d’informazione ai pensionati per trattenuta quote associative sindacali

chiarisce su obbligo d’informazione ai pensionati per trattenuta quote associative sindacali

Con la circolare n. 85 del 14 luglio 2020 l’Inps ha chiarito le modalità adottate per assolvere all’obbligo di informazione a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia di erogazione della pensione stessa.

Il legislatore l’anno scorso, con l’obiettivo di rendere più trasparenti le trattenute sindacali che gravano sui trattamenti pensionistici, ha previsto con l’articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per l’Inps e gli altri enti erogatori di tali trattamenti, l’obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori una precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. Successivamente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2020, n. 31, emanato ai sensi del citato articolo 25-ter, comma 2, sono state disciplinate le modalità di attuazione del suddetto obbligo.

Come sopra detto la Circolare 85/2020 dell’INPS fornisce chiarimenti:

Modalità di informazione delle quote associative sindacali

Obbligo di trasparenza

Come stabilito dal suddetto Decreto Ministeriale l’informazione deve essere trasparente e l’obbligo riguarda i soggetti già pensionati e dovrà essere assolto mediante esposizione delle trattenute, in modalità telematica:

  • nel provvedimento di liquidazione della pensione,
  • nei cedolini mensili dei ratei pensionistici,
  • nella certificazione annuale della pensione.

Le comunicazioni sono inviate esclusivamente in via telematica ai pensionati in possesso di PIN personale; a mezzo posta ai pensionati non ancora in possesso di PIN personale.

Dal 2020 gli enti previdenziali hanno dovuto fornire una comunicazione dalla quale risultino la denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, la decorrenza della trattenuta, nonché l’importo della trattenuta alla data della comunicazione per:

  • Tutti i nuovi pensionati: nel caso di presentazione della delega sindacale contestualmente alla domanda di pensione, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene esposta nel prospetto di liquidazione della pensione. Sul punto si evidenzia che la domanda di pensione all’Inps può essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dal cittadino in possesso delle apposite credenziali (PIN, SPID, CNS, Carta di Identità Elettronica 3.0) o tramite gli Enti di Patronato. Ne consegue che, anche per le pensioni erogate a decorrere dall’anno 2020, l’Istituto rende disponibile il suddetto prospetto di liquidazione in via telematica: al cittadino che ha presentato la domanda di pensione provvisto delle suddette credenziali; all’Ente di Patronato cui lo stesso ha conferito mandato di rappresentanza, che avrà cura di trasmettere il prospetto di liquidazione al pensionato.
  • In caso di prima attivazione della trattenuta sindacale in pensione;
  • Nel caso di variazione di una trattenuta sindacale già in essere sulla pensione. La Circolare 85/2020 precisa che, in caso di acquisizione di una nuova delega sindacale su una pensione vigente, il pensionato viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica presente nell’anagrafica associata al suo PIN. Nel caso, invece, di pensionati non in possesso di PIN, che abbiano richiesto l’attivazione/variazione di una trattenuta sindacale, l’Inps invierà un’apposita comunicazione a mezzo posta ordinaria.

La Circolare, inoltre, specifica: “nella circostanza in cui la delega venga trasmessa direttamente per via telematica dall’Organizzazione sindacale per essere applicata su una pensione vigente, il relativo percettore viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica, associata al suo PIN, registrata nella sezione anagrafica del data base. Con tale invio il pensionato viene anche informato della facoltà di consultare sul sito www.inps.it la procedura “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” – che consente, peraltro, la revoca della delega stessa – al fine di visualizzare il modulo presentato e l’esito dell’operazione. Infine, a prescindere dal momento in cui la delega sindacale viene acquisita, il pensionato viene regolarmente informato della presenza della trattenuta associativa sindacale attraverso: la certificazione annuale di pensione (cosiddetto OBIS/M), laddove vengono esposti la sigla dell’organizzazione sindacale e l’importo mensile della trattenuta che sarà applicata sui ratei mensili di pensione nel corso dell’anno (Allegato n. 2); il cedolino mensile del rateo di pensione posto in pagamento (Allegato n. 2)”.

Acquisizione delle trattenute sindacali su pensione

La Circolare, altresì, precisa che “attualmente le trattenute sindacali sono acquisite attraverso le seguenti modalità: per le pensioni da liquidare, tramite presentazione della delega contestualmente alla domanda di pensione; per le pensioni vigenti, tramite trasmissione telematica della delega inviata direttamente dalle Organizzazioni sindacali all’Inps. Al riguardo, si ricorda che le Strutture territoriali acquisiscono le deleghe sindacali in via residuale e limitatamente ai soli casi in cui la delega sia stata presentata contestualmente alla domanda di pensione”.

La circolare, infine, informa il cittadino che “accedendo al sito dell’Istituto tramite il proprio PIN, il pensionato può utilizzare una serie di servizi presenti nella sezione “My Inps” tra i quali quello denominato “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” (Allegato n. 2). Tramite il suddetto servizio il cittadino: viene informato della presenza/assenza di trattenute sindacali; in caso vi siano trattenute sindacali applicate sulla/e pensione/i, può procedere autonomamente alla revoca.

di Francesca Caracò