Questo è il principio giuridico a monte, applicato sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni Piemonte e Lombardia dove la disciplina, in deroga, prevede che il bollo debba essere pagato entro il mese successivo all’anno di immatricolazione del veicolo.
L’adempimento, di prassi viene effettuato ormai, dai più telematicamente, ovvero recandosi presso i tabacchi convenzionati o gli uffici postali, o mediante l’accesso online alla propria banca. Ancora tanti, tuttavia, sono i contribuenti che preferiscono recarsi personalmente presso gli uffici ACI.
Molti sono coloro che nel corso degli anni non hanno potuto adempiere al pagamento del bollo, accumulando una situazione debitoria che cresce nel tempo a causa dell’applicazione delle sanzioni, correlate alla consistenza del debito maturato a carico del contribuente, da parte degli enti deputati alla riscossione dello stesso.
È in arrivo, finalmente, un condono per il bollo dell’auto non pagata nel periodo che va dal 2000 al 2020, previsto dal decreto Sostegni bis, che interesserà:
- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- oltre due milioni di contribuenti;
- sanatoria anche della tassa di proprietà;
- cancellazione dell’imposta in carico ai soggetti deputati alla riscossione;
- complessivi importi non versati non superiori a 5.000 euro;
- soggetti rientranti in una fascia di reddito non superiore a 30.000 euro;
- automatica cancellazione delle partite debitorie iscritte a ruolo alla data del 23 marzo 2021.
Per poter beneficiare del condono non è richiesto alcun tipo di adempimento, burocratico o amministrativo, in capo al contribuente la cui posizione debitoria verrà cancellata automaticamente con annullamento della cartella esattoriale.
È in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate la verifica delle condizioni reddituali, che renderanno possibile il condono, già in parte conclusa il 31 agosto scorso con la predisposizione di una lista fornita agli enti creditori, che dovranno provvedere entro il 30 novembre 2021 all’estinzione della personale partita debitoria del contribuente.
Oltre alla comunicazione di estinzione debitoria agli enti interessati, non è previsto alcun obbligo di notifica del provvedimento di cancellazione del debito al soggetto condonato da parte dell’Agenzia delle Entrate che dal 1° dicembre 2021, accedendo all’area riservata del portale del sito Agenzia Entrate-riscossione potranno verificare l’eventuale annullamento delle cartelle debitorie relative ai bolli insoluti.
di Angela Gerarda Fasulo