Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.
Questo è il dispositivo della disciplina giuridica di riferimento sancito nell’Art. 3, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.
Temporaneità del distacco, interesse aziendale ad attuarlo e tempestivamente, sono elementi ineludibili posti a supporto del ricorso a tale istituto con la naturale e conseguente immediata iscrizione del contratto nel registro delle imprese.
Nell ’ambito del contratto di rete, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo, previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione, indipendentemente dalla natura giuridica della compagine aziendale che lo assume.
Ai fini dell’imputazione delle responsabilità di natura amministrativa, civile e penale, relative alle dinamiche del rapporto di lavoro, non interviene una compartecipazione di tutte le aziende che interagiscono, ma solo di quella che si avvale della prestazione lavorativa della risorsa che impiega.
Tuttavia, il Ministero del lavoro, con circolare n. 7/2018 ha voluto chiarire che eventuali omissioni, afferenti il trattamento retributivo e contributivo espongono tutti i co-datori a responsabilità dalla data di messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.
Trova, quindi, applicazione il generale brocardo della responsabilità in solido sancita dall’art. 29, comma 2, del d.lgs.276 del 2003, responsabilità che, in quanto tale, per quanto attiene a questi aspetti si estende a tutti i compartecipi alla rete.
La ratio partecipativa del contratto di rete scaturisce da uno specifico e peculiare intento di possibile accrescimento della capacità innovativa per il dipanarsi di una maggiore competitività sul mercato del lavoro in cui meglio, pertanto, potersi districare.
È fondamentale un comune contratto di rete che in un intento pienamente collaborativo miri ad un vicendevole scambio di informazioni e prestazioni.
Nell’accordo partecipativo, utile ai fini del corretto mantenimento delle originarie condizioni di lavoro, non è possibile procedere ad una modifica delle mansioni, a meno che non vi sia il consenso del lavoratore, e non è neppure possibile che il distaccato sia collocato ad una distanza superiore a 50 km dalla primigenia sede di lavoro.
È un istituto che consente un’effettiva crescita della capacità innovativa e della competitività inter-aziendale.
Il contratto di rete prevede a monte un generale programma delle azioni da condividere – presupposto indissolubilmente collegato alla successiva fase – caratterizzata da particolare e specifica dinamicità, in quanto le azioni concrete da porre in essere ivi trovano collocamento e diretta attuazione, attività che in sintesi si traducono in termini di scambi informativi, collaborazioni a tutto campo, comune esercizio delle distinte attività svolte.
È una modalità sinergica di cooperazione per l’attuazione di finalità comuni, che negli ultimi anni sta abbracciando larghi spazi partecipativi, in quanto vi sono collegati vantaggi di non poco rilievo per i benefici, che apporta il poter condividere e sperimentare esperienze, cultura lavorativa e progettualità.
di Angela Gerarda Fasulo