Crisi aziendale – c.d. ticket di licenziamento, 41% massimale mensile NASpI

Qualora  non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro, il curatore deve tempestivamente procedere ad intimare il licenziamento (art. 189 CCII- Codice impresa ed insolvenza).

In virtù della medesima disposizione, per i rapporti di lavoro subordinato in corso alla data dichiarativa della sentenza rimangono – invece – sospesi fino a quando il curatore non ne comunichi al lavoratore  il recesso o la possibilità di subentrarvi.

Comunque  ove, entro quattro mesi dall’apertura della liquidazione,  il liquidatore non abbia provveduto a notificare  ai lavoratori nessuna delle predette comunicazioni si assiste ad una risoluzione ipso iure, immediata, dei rapporti di lavoro, con efficacia retroattiva alla data dell’apertura del  medesimo procedimento concorsuale.

È comunque possibile una proroga di otto mesi del periodo di sospensione se viene presentata al giudice un’istanza da parte dei seguenti soggetti:

  •  curatore;
  • direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo di apertura della liquidazione;
  • singoli lavoratori.

Il ticket è a totale carico del datore di lavoro e va versato in un’unica soluzione, nel rispetto delle disposizioni operative e procedurali al riguardo previste dalla circolare INPS n 46 del 17 maggio 2023.

di Angela Gerarda Fasulo