Decontribuzione filiere agricole, pesca, acquacoltura ed aziende produttrici di vino e birra – chiarimenti sulla mancanza delle condizioni di esonero

Molti gli interventi legislativi e le correlate disposizioni INPS a tutela della ripresa occupazionale e delle aziende dell’intero comparto produttivo.

Con circolare INPS n.131 dell’ 8.9.2021, sono stati precisati alcuni passaggi importanti in ordine alle condizioni di esonero straordinario dal versamento della contribuzione previsto a tutela della ripresa occupazionale ed al precipuo  fine sociale di contenere le ripercussioni negative, generate dalla pandemia da Covid-19, ampiamente diramate sull’intero comparto produttivo di beni di consumo, merci, derrate alimentari, etc.

In ordine a ciò e relativamente all’ulteriore ipotesi di sgravio straordinario, previsto dal disposto normativo ex  articoli 16 e 16-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e ss.mm.ii. destinato ad imprese è il caso di riportare alcuni chiarimenti fissati dalla circolare n. 131 dell’ 8 settembre 2021,che riguarda le seguenti categorie produttive:

  • filiere agricole;
  • pesca;
  • acquacoltura;
  • produttrici di vino e birra.

 Lo sgravio è riconosciuto in favore di:

–  datori di lavoro in capo ai quali corre l’obbligo di assolvere al versamento della contribuzione in favore di lavoratori autonomi in agricoltura;

–   imprenditori agricoli professionali;

–  coltivatori diretti;

– mezzadri;

–  coloni.

Nessuna ipotesi di esonero è stata prevista in favore delle pubbliche amministrazioni.

Il periodo a cui fa riferimento tale agevolazione contributiva riguarda  la contribuzione dovuta per  i mesi di:

  • novembre 2020;
  • dicembre 2020;
  • gennaio 2021.

Esclusi  dall’esonero sono i contributi dovuti per versamenti  premi  INAIL.

La circolare chiarisce, tra l’altro, nello specifico,  le distinte  ipotesi di compatibilità con altre forme di aiuti di stato, ribadendo il disposto contenuto nel comma 2 dell’articolo 16-bis del D.L. n. 137/2020,  come modificato dall’articolo 19 del  D.L. n. 41/2021, che  espressamente prevede che : L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato”.

Pertanto,  i benefici sono autorizzati nei limiti di aiuti di stato previsti a sostegno di tali attività.

In particolare, per aiuti di stato si considerano sostegni economici concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

In ordine a tutto ciò, trattandosi di agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS si adopererà  per la registrazione della  misura concessa nel :

  •  Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
  • registro Sian del settore agricolo;
  • registro  Sipa nel settore della  pesca e acquacoltura.

E,  comunque,  ove l’Inps dovesse riscontrare l’inesistenza dei requisiti prescritti per  fruire dell’ esonero,  provvederà:

  • a recuperare gli importi della contribuzione non versata;
  • a dare comunicazione dell’esito negativo delle attività di verifica agli istituti, per le ulteriori azioni di competenza.

di Angela Gerarda Fasulo