La delega è lo strumento attraverso il quale un soggetto, impossibilitato allo svolgimento di determinati compiti conferisce ad altri l’autorizzazione a compierli.
In tema di delega digitale, l’Inps con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 ha diramato nuove ed importanti disposizioni in occasione delle precisazioni fornite in relazione alla dismissione del PIN in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web istituzionali.
In ordine a ciò ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 82 è stato evidenziato che il PIN rilasciato dall’istituto verrà dismesso al 30 settembre 2021, con l’unica eccezione in favore dei cittadini che abbiano residenza all’estero, sprovvisti di un documento d’identità italiano.
Con la stessa circolare l’Inps ha chiarito che è possibile dal 16 agosto 2021, per i soggetti impossibilitati ad interagire in autonomia, nell’utilizzo degli strumenti digitali predisposti dall’istituto, esercitare il diritto di delega, autorizzando altra persona all’esercizio dei loro diritti.
È pur vero che la delega digitale è lo strumento attraverso il quale minori e altri soggetti ad altro e vario titolo, rappresentati possono continuare ad essere tutelati nell’espressione dei loro diritti mediante l’ausilio di:
- Esercenti potestà genitoriali;
- Tutori;
- Curatori;
- Amministratori di sostegno.
In ragione delle prossime dismissioni e disattivazione dei PIN, già fissate alla data del 30.9.2021, per la prosecuzione e continuità dei ruolo verso i soggetti tutelati i predetti rappresentanti legali dovranno provvedere alla registrazione della delega per poter continuare ad interagire con l’Inps per loro conto, muniti di documento di riconoscimento, e del modello AA08 – stampabile dal sito Inps: potranno presentare richiesta presso una qualsiasi sede territoriale Inps ove l’operatore, acquisita la documentazione al sistema, invierà una notifica di conferma al delegante ed al delegato.
Sul punto è bene chiarire che la delega ha durata indeterminata, a meno che non sia prevista una data specifica o indicato un preciso periodo di validità temporale: è anche possibile procedere a revoca della delega, ma ciò non risulta effettuabile per chi, per legge, debba avere necessariamente un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno.
È possibile richiedere l’accreditamento della delega digitale, senza alcuna specifica richiesta del delegante per i seguenti soggetti:
- Tutori;
- Curatori;
- Amministratori di sostegno;
- Esercenti potestà genitoriali;
che dovranno produrre, a sostegno e supporto probatorio:
- Autocertificazione attestante la qualifica ed il ruolo rivestita; (potestà genitoriale, curatela, tutela etc.)
- Autocertificazione di nomina, in subordine o il provvedimento del Giudice;
- Compilazione del modulo AA10, acquisibile dal sito Inps.
L’esercizio del diritto di delega è previsto anche per le persone allettate per periodi di lunga durata o ricoverate in istituti, che potranno conferirla mediante :
- compilazione del modello di delega dell’identità digitale – AA09 – scaricabile dal sito Inps;
- copia dei documenti di identità del delegato e del delegante.
di Angela Gerarda Fasulo