Distacco dei lavoratori, documentazione equivalente

I rapporti di lavoro sono in costante evoluzione anche e specialmente per il frequente ricorso al  distacco dei lavoratori in altri paesi, casistica sempre più ricorrente per le sistematiche    corpose  innovazioni del mercato del lavoro e per le correlate  mutevoli  condizioni di lavoro e dei siti di collocamento delle prestazioni lavorative.

L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con circolare n. 1 del  15 febbraio 2023 ha chiarito alcuni aspetti relativi alle ipotesi di distacco dei lavoratori per la prestazione dei servizi.

La normativa di riferimento (d.lgs. 136/2016, attuativo della Direttiva 2014/67/UE) ha normato la fattispecie di distacco non autentico di frequente strumentalizzata, in dispregio alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,   impropriamente ed irregolarmente utilizzata da aziende collocate in paesi  rientranti tra gli stati membri o in quelli extra europei.

Non a caso, al fine di poter esercitare un effettivo controllo sulla  regolarità dell’intera procedura adottata in occasione del distacco dei lavoratore, è stato introdotto l’obbligo di tenuta e di conservazione, durante l’intero periodo di distacco, di tutta la documentazione attestante la regolarità di esercizio della fattispecie ovvero di quella:

  • gius-lavoristico previdenziale, attestante la regolarità dell’assunzione;
  • afferente al rispetto della normativa sulla sicurezza da applicare alla fattispecie.

Sul punto la circolare n. 1/2023 dell’INL, valutando le differenti prassi regolamentari presenti in altri paesi,  ha testualmente precisato che nella formulazione dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 136/2016, il Legislatore italiano ha valutato l’eventualità che altri ordinamenti nazionali non abbiano previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. Per tale motivo, ha introdotto, all’interno del citato articolo, la possibilità di presentare della “documentazione equivalente”.

L’equivalenza opzionabile a supporto della regolarità del rapporto di lavoro in corso è corretto parametro di riferimento che possa attestare, con qualsivoglia ulteriore documentazione, la tracciabilità del rapporto di lavoro, che possa consentire di poterne individuare l’effettivo inizio delle prestazioni e la loro complessiva durata.

Il documento A1, pertanto, valido atto dimostrativo  equivalente della regolare instaurazione del rapporto di lavoro atteso che lo stesso rappresenta una regolare attestazione dello stato membro di provenienza presentata da parte dell’impresa distaccante alla competente  Autorità di sicurezza sociale.

Come ben chiarito l’obbligo di conservazione ha la  di poter consentire agli competenti organi di vigilanza  di poter effettuare nei termini di legge ogni possibile controllo collegato alla verifica del rispetto della corretto espletamento ed assolvimento degli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza  ed assistenza obbligatoria.

di Angela Gerarda Fasulo