Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione

L’aumento del pagamento dell’indennità per congedo parentale è stata disposta con la legge di Bilancio 2023, che ne ha elevato gli importi dal 30 all’80% della retribuzione (relativamente ad  una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio).

È un’opzione attivabile in alternativa da entrambi i genitori del comparto pubblico o privato.

Si tratta di una mera elevazione di una sola delle tre mensilità già previste dalla legge per congedo parentale, da esercitare entro i primi 6 anni di vita del minore.

Non sono interessati dalla disposizione i genitori che  alla data del 31 dicembre 2022 abbiano già concluso il periodo di fruizione del congedo.

Spetta alternativamente ad entrambi i genitori e trova applicazione unicamente per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico.

Con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023 l’INPS ha precisato  che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Tuttavia, non è preclusa la possibilità di fruirne nei medesimi giorni per entrambi i genitori, come  previsto dall’art. 34 del D.lgs. 151/2001.

Rimangono esclusi dall’elevazione i  lavoratori autonomi ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

In funzione di tale esclusione, ove uno dei genitori sia dipendente e l’altro genitore autonomo, solo al  genitore lavoratore dipendente spetterà per intero il congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione.

Se si considerano i limiti massimi  previsti dall’articolo 32 del D.lgs. 151/2001  per  entrambi i genitori, che sono 10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, da poter fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta  indennizzabile secondo la seguente ripartizione:

  1. un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, fino a 6 anni di vita del bambino: entrambi i genitori possono richiedere per lo stesso figlio 15 giorni di congedo parentale, anche identico fra loro, completando con tale  ripartizione il complessivo periodo indennizzabile  all’80% della retribuzione. L’indennizzo maggiorato è riconosciuto, a condizione che uno dei due genitori abbia fruito nel corso del 2023 di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis del D.lgs. 151/2001) oppure di congedo di paternità alternativo (art. 28 del D.lgs. 151/2001); in caso contrario l’indennizzo è pari al 30% della retribuzione;
  2. si riconosce un indennizzo pari ad 8 mesi del 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale;
  3. è previsto anche un ulteriore indennizzo pari al 30% della retribuzione per i rimanenti  2 mesi,  nei casi in cui la  condizione reddituale del richiedente sia quella prevista dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs. 151/2001, e sia equivalente ad  un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. In tal caso l’indennità risulta pari al 30% della retribuzione.

di Angela Gerarda Fasulo