I nuovi comparti del pubblico impiego

Nel prossimo mese di febbraio ci sarà il confronto tra Governo e Organizzazioni sindacali per la definizione dei comparti del pubblico impiego che secondo le indicazioni dell’Esecutivo dovrebbero essere soltanto quattro, operando una drastica riduzione degli attuali dodici. La proposta potrebbe essere condivisibile per ottenere una omogeneità sul piano retributivo e normativo di settori che hanno una comune identità istituzionale e programmatica, che  giustificherebbe ovviamente oltre alla riduzione dei comparti  la  loro diversa aggregazione, anche se tale operazione potrebbe comportare una notevole difficoltà a dare uniformità contrattuale economica e giuridica delle diverse realtà che si intendono riorganizzare.

Allo stato sono state avanzate diverse proposte, sulle quali le parti contraenti dovranno stabilire le scelte più idonee, seguendo l’excursus della fondazione e delle  tipologie degli enti attinenti alla loro natura ed attività. A tale proposito ci sembra opportuno fare alcune considerazioni:

  • 1) per gli enti di ricerca, contrariamente a quanto qualcuno propone circa la loro collocazione nel comparto della scuola, accademie e università, si ritiene più coerente il loro inserimento nel comparto dei ministeri statali, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, per i motivi che di seguito vengono specificati. Gli Enti Pubblici della Ricerca erano originariamente suddivisi in Enti Pubblici non economici ed Istituti di Stato sotto il controllo e la vigilanza di vari Ministeri ( Ricerca-Lavoro-Industria-Agricoltura ) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I passaggi successivi sono stati i seguenti: le riforme del Parastato e l’istituzione dei comparti pubblici di contrattazione collettiva, tra cui quello relativo alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, nonché il provvedimento legislativo che ha modificato la natura giuridica degli Istituti di Stato ( ISPESL – ISS – Stazioni Sperimentali dell’agricoltura – ISTAT ) in Enti Pubblici non Economici. Va ricordato che da circa trent’anni nel nostro Paese, tutte le perti sociali ed i vari Governi che si sono succeduti hanno speso fiumi di inchiostro, organizzando convegni, tavole rotonde e dibattiti parlamentari per sottolineare e ribadire che la ricerca di base e strumentale, e l’innovazione tecnologica dovevano rappresentare il volano della nostra economia, lo sviluppo delle nostre imprese, il futuro dei nostri giovani inteso ad accrescere i posti di lavoro, una maggiore capacità di allargarci nel mercato internazionale che incrementi la nostra esportazione di prodotti, brevetti ed invenzioni. Purtroppo, come spesso capita, alle parole ed alle buone intenzioni non sono seguiti i fatti ed atti adeguati a favorire, in termini di risorse umane ed economiche, questo settore nevralgico dell’economia italiana. Anzi, la ricerca è stata trattata non come un elemento indispensabile a per la ricchezza del Paese, ma come una qualsiasi spesa pubblica con tagli dei finanziamenti, blocchi del turner over, precariato oltre ogni limite, contratti collettivi di lavoro omologati agli altri contratti pubblici, con conseguenti fughe dei migliori e giovani cervelli e la frustrazione dei ricercatori e dei collaboratori di supporto alla ricerca in numero di ventimila nell’ambito del comparto.

Fatta questa premessa, entriamo nel merito della riduzione dei comparti di contrattazione. A  nostro parere il legislatore avrebbe dovuto avere la lungimiranza di analizzare con maggiore impegno il pianeta ” ricerca ” e prevedere una norma che estraniasse questo specifico comparto dalla logica dei contratti del pubblico impiego uguali per tutti e della  vigilanza di ministeri che niente hanno da spartire con questo settore, affidando la stessa soltanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con un contratto ” ad hoc ” e risolvendo in via definitiva il problema del precariato che si poggia su contratti a termine, co.co.pro., assegni di ricerca, borsisti vari. Invece sta per iniziare una trattativa con l’ARAN per definire la composizione dei quattro comparti previsti dalla legge ” Brunetta ” e, quindi, anche la collocazione in uno di essi della ricerca,  che secondo noi non può che essere inserita in quello delle Amministrazioni centrali. I motivi fondamentali che giustificano tale scelta sono i seguenti:

  • – affinità istituzionale, stessi contenuti funzionali ed autonomia organizzativa degli EPNE ( ex legge 70/75 ),
  • – analogia contrattuale con gli EPNE ( contratti del Parastato con le specificità della ricerca DPR 411/76 – DPR 509/79 – DPR 346/82 -Ruolo professionale di primo e secondo livello che la legge 70/75 prevedeva per tutti gli Enti, tra cui quelli della Ricerca;
  • – identica natura giuridica degli Enti del Parastato e della Ricerca ( Enti Pubblici non Economici ), riscontrabile maggiormente se si prende a confronto l’ISPELS ( Ricerca ) e l’INAIL ( Parastato ), che a tutt’oggi svolgono funzioni e competenze analoghe in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di malattie professionali.

2)altra questione controversa è rappresentata dalla ipotesi di trasferire le Regioni a statuto ordinario dal comparto degli Enti Locali a quello del Servizio Sanitario Nazionale che, come è noto, è stato istituito dalla legge 833/1978  con decorrenza 1° gennaio 1980. Le Regioni, che concorrono alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale , esercitano funzioni legislative di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali per tale materia. Pertanto, in base alla vigente normativa, ad esse vengono affidati anche compiti di controllo, contabilità e finanziamento dell’intero sistema sanitario circoscritto nei rispettivi ambiti territoriali, per cui non sembra proponibile, a causa di evidenti interessi che potrebbero generare conflittualità, inserire nello stesso comparto il personale controllore e quello controllato. Inoltre, tale scelta potrebbe apparire come una delegittimazione delle Regioni, costrette ad assumere una connotazione di dipendenza nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale che attualmente si configura in un soggetto che pure essendo autonomo per legge é sottoposto alla loro giurisdizione. Da aggiungere, altresì, che i trattamenti normativi ed economici del personale dipendente delle due amministrazioni non sono assimilabili per la loro diversa natura professionale ed attività istituzionale, che condiziona la possibilità di definire un unico contratto di lavoro  con  delegazioni  che dovranno essere necessariamente distinte riguardo alla  composizione, titolarità e specificità  della parte sindacale. Pertanto, sembra più che logico mantenere l’attuale unico comparto Regioni-Autonomie Locali, tranne che non si voglia istituire il comparto esclusivo delle Regioni che da tempo lo rivendicano in quanto Enti con potestà  legislativa e organo di controllo sulle amministrazioni comunali e provinciali dei loro territori di competenza.