Si parla molto in questi giorni del cosiddetto green pass o passaporto vaccinale che, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, sarà in vigore dal 1 luglio per la partecipazione a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, oltre che per prendere parte ad altri eventi con la presenza del pubblico (come fiere o concerti; si ipotizza – quando riapriranno – anche per le discoteche); ulteriore finalità sarà la visita a parenti ricoverati in case di riposo o RSA. Per l’Alto Adige, per le strutture ed aree ivi previste, viene già richiesto il cosiddetto Corona-pass, secondo le prescrizioni dell’ordinanza della presidenza della Provincia autonoma di Bolzano n. 23 del 23/05/2021.
Aggiuntiva funzione della certificazione sarà consentire lo spostamento tra regioni di diverso colore (quelle collocate nelle fasce arancione o rossa), mentre negli spostamenti tra regioni gialle o bianche non ci sarà nessuna limitazione. La validità temporale del documento sarà di nove mesi (anche se il Sottosegretario Pierpaolo Sileri già parla di una durata annuale per i vaccinati con doppia dose), sei mesi in caso di guarigione dal virus e 48 ore per il tampone. Il pass (cartaceo o digitale) attesterà l’avvenuta vaccinazione con uno dei sieri approvati dalle autorità europea e nazionale (una o due dosi), anticipando la certificazione europea (la cui entrata in vigore è prevista per luglio), che verrà utilizzata per gli spostamenti tra gli stati della UE.
Oltre alla vaccinazione, il documento attesta – in alternativa – l’esecuzione del tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti o l’avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.
Per le modalità temporali e burocratiche, il pass viene emesso dopo la prima dose di vaccino (vale dopo 15 giorni dall’inoculazione), oppure dopo l’effettuazione del tampone o l’intervenuta guarigione; soggetto competente al rilascio è la struttura (comprese le farmacie) di effettuazione dell’inoculazione o dell’esame (per i guariti provvederà la ASL territorialmente competente o il medico/pediatra di famiglia qualora non si fosse reso necessario il ricovero); in tutti i casi l’emissione avviene esclusivamente su richiesta dell’interessato. Il futuro «Digital green certificate» europeo avrà le stesse caratteristiche e servirà per spostarsi – senza obbligo di quarantena – all’interno del territorio della UE; inoltre, avrà un «QR code» associato a un codice identificativo univoco a livello nazionale e valevole in tutto il territorio europeo.
Con specifico riferimento alla certificazione nazionale, l’autorità garante per la protezione dei dati personali – con provvedimento n. 156 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 3 maggio 2021 – ha lamentato il fatto di non essere stata consultata per i profili di competenza in sede di redazione del dispositivo; nel merito, mancherebbe nel testo normativo un’indicazione esplicita e tassativa delle finalità perseguite con l’introduzione del cosiddetto pass, violando in particolare il principio di proporzionalità che deve presiedere al trattamento dei dati, limitato – ai sensi del vigente codice della privacy – alla minimizzazione rispetto alle finalità perseguite. In tal senso, ad avviso del Garante, sarebbe sufficiente inserire nel documento i dati anagrafici dell’interessato, l’identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità, senza includere ulteriori indicazioni come la tipologia del vaccino o il numero delle dosi. Il Garante si è reso disponibile ad un confronto per la risoluzione delle principali criticità rappresentate.
Ricordiamo, altresì, che l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (da non confondere con l’Unione Europea), con propria risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021, ha affermato che “i certificati di vaccinazione devono essere utilizzati solo per monitorare l’efficacia, i potenziali effetti collaterali e negativi dei vaccini”, in quanto “utilizzarli come passaporti sarebbe contrario alla scienza in assenza di dati sulla loro efficacia nel ridurre la contagiosità, la durata dell’immunità acquisita”. Nella stessa pronuncia si assume posizione contraria a qualunque forma di obbligatorietà della vaccinazione, così come all’introduzione di ogni discriminazione tra persone vaccinate e non.
di Paolo Arigotti.