Il Reddito di Libertà

Il 17 dicembre 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato introdotto il Reddito di Libertà, contributo economico a favore delle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

La misura è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza, o la NASpI o Cassa Integrazione etc., e consiste in un contributo massimo 400 euro mensili pro capite.

Il Reddito di Libertà, ha il fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l’obiettivo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, istituita dall’articolo 3 del citato D.P.C.M.

E’ concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi ed ha il fine di sostenere le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. Le donne devono essere residenti nel territorio italiano, sia che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

Le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS, che ha predisposto una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani, che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata.

Di seguito si riporta il link della circolare Inps dell’ 8 novembre 2021 n.166 con le istruzioni:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584

di Francesca Caracò