Per le unità abitative in corso di costruzione o definizione è possibile accedere al Superbonus, a condizione che si tratti di fabbricati preesistenti, rimanendo esclusi dal beneficio gli immobili che invece siano in fase di costruzione ex novo.
L’agevolazione è prevista anche in favore delle “unità collabenti”, rientranti nella categoria catastale F/2, nei soli casi in cui le stesse al termine delle opere di recupero del patrimonio edilizio rientrino nell’elenco delle categorie catastali, in favore delle quali è possibile essere ammessi al beneficio, eccezion fatta per le unità residenziali che appartengono alle categorie A71 – A/8 – A/ 9 e correlate pertinenze.
Le opere devono riguardare i lavori di isolamento termico, interventi antisismici sull’intero fabbricato, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Stesso discorso vale per le categorie catastali provvisorie rientranti nella categoria F/3, in cui rientrano quegli immobili privi di rendita catastale e che siano in attesa di destinazione definitiva.
Rimane, comunque, fermo l’assunto che deve trattarsi di un immobile, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al Superbonus e che sia stato precedentemente accatastato, corredato delle garanzie di attestazione, al termine dei lavori, del salto di due classi energetiche o la presenza di un sistema di climatizzazione che garantisca un efficiente intervento energetico.
Il superbonus proprio perché consente una detrazione del 110% della spese sostenute è vincolato a specifici lavori di restauro degli immobili.
La riqualificazione energetica non è l’unico elemento portante, rientrando nel beneficio anche le opere di installazione di impianti fotovoltaici e gli interventi antisismici.
Anche per le nuove costruzioni, comprese nelle casistiche appena trattate, da intendersi come costruzioni preesistenti totalmente da rimodernare, che mantengano la stessa volumetria, per la detrazione, la cessione del credito o lo sconto in fattura in favore dei fornitori, la decorrenza delle opere parte dal 1° luglio 2020.
Anche in questi casi ne possono fruire i proprietari, i nudi proprietari, gli usufruttuari, i conduttori titolati da un regolare contratto di locazione registrato.
Non fa parte del superbonus l’opera da completare, in quanto viene a mancare il presupposto di partenza che le disposizioni legislative correnti ravvedono, nell’intenzione di apportare un reale miglioramento delle condizioni di abitabilità dell’immobile stesso.
Nei casi in cui nella comunicazione di fine lavoro risultano presenti tutti i requisiti richiesti per fruire del superbonus, anche nell’ipotesi di nuova costruzione è possibile accedere al beneficio, che rimane invece escluso per le parti che costituiscono ampliamento dell’immobile.
di Angela Gerarda Fasulo