Il 29 giugno 2021 l’Inps ha comunicato con Circolare n. 90, che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni Bis (decreto legge73/2021) per le seguenti categorie di lavoratori:
• stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
• stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
• intermittenti;
• autonomi occasionali;
• incaricati di vendita a domicilio;
• subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
• lavoratori dello spettacolo;
• operai agricoli a tempo determinato;
• pescatori autonomi.
La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.
L’Inps eroga già a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 202, con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate, senza che gli stessi abbiano dovuto presentare una nuova domanda.
I lavoratori che ancora non hanno beneficiato di tale sostegno possono presentare la domanda per tale riconoscimento entro il termine del 30 settembre 2021 (termine stabilito su concorde parere ministeriale).
Per altri approfondimenti si consiglia di collegarsi al link seguente per consultare la citata circolare
di Francesca Caracò