Interventi con agevolazioni sono previsti in favore delle associazioni, che intendano adibire a spogliatoi parti dell’edificio, ove si svolge la loro attività.
Questo è quanto chiaramente prevede il decreto Rilancio al comma 9 dell’art. 119.
L’unico limite riguarda i soli spazi adibiti a spogliatoio, rimanendo escluso l’accesso al beneficio per i locali che abbiano destinazioni diverse.
Ovviamente la condizione di base è il titolo abilitativo, ovvero la titolarità (in proprietà o in godimento, comodato, locazione atti regolarmente registrati all’Ufficio del registro), in capo al soggetto giuridico che intende avvalersi del beneficio detrattivo.
Poiché solitamente la prassi accerta variegate forme di utilizzo degli immobili, si ritiene possano enuclearsi tra i titoli idonei, anche convenzioni con enti pubblici (o soggetti privati), che abbiano concesso in uso l’utilizzo dell’immobile: vi si ricomprende anche l’oggettiva messa in disponibilità della struttura, mediante il formale accertamento del consenso scritto, in qualsivoglia forma acquisito, ivi compreso il solo consenso del cedente all’attuazione delle opere.
Nel caso in cui si tratti di beni immobili, utilizzati dal concedente anche per altre finalità (istituzionali o meno, come potrebbe verificarsi nei casi in cui il Comune ceda una struttura adibita anche a biblioteca), la condizione di base è sempre la stessa: l’intervento deve interessare solo lo spazio da adibire a spogliatoi e non anche gli altri.
Ciò non preclude l’attuazione di altre opere, che potrebbero ritenersi necessarie in corso d’opera per adattare lo spazio, in uso al corretto svolgimento dell’attività che vi si pratica.
Ma in tali casi le spese dovranno essere tenute distinte con le rispettive detraibilità, che ne conseguono in percentuali totalmente differenti.
di Angela Gerarda Fasulo