“Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.
Questo quanto prevede la Corte Costituzionale con sentenza n. 104 del 22 aprile 2022.
La Suprema Corte anche in precedenza era intervenuta sull’argomento con più pronunciamenti, confermando, in estrema sintesi l’orientamento di voler assoggettare a contribuzione – con obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS – gli emolumenti percepiti in relazione allo svolgimento delle attività professionali nei soli casi in cui manchi tale obbligo nelle casse di appartenenza, ovvero per i soli casi in cui la copertura assicurativa non risulti garantita.
Sul punto è stato anche precisato che l’obbligo integrativo di iscrizione professionale trova il suo fondamento (solo facoltativamente) al fine di poter avere diritto alle prestazioni di carattere mutualistico e non genera una posizione previdenziale come, invece, succede con l’obbligo “soggettivo” del versamento della contribuzione.
Ciò comporta che non vi è alcun obbligo di versamento della contribuzione all’INPS per le attività libero-professionali in quanto definite dalla Corte come “gestione previdenziale di carattere residuale”.
L’Inps con circolare n. 107 del 3 ottobre 2022 ha precisato che questi principi possono essere estesi a soggetti che:
1. esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, non subordinata ad iscrizione in appositi Albi;
2. non siano tenuti al versamento di contribuzione presso le Casse di appartenenza, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali;
3.abbiano opzionato la facoltà di non versamento, in base alle previsioni previste negli rispettivi Statuti di appartenenza.
Atteso che per tali soggetti non sussiste l’obbligo di iscrizione alla cassa di appartenenza, l’obbligo permane solo per quello integrativo, non anche per quello soggettivo, da cui discenderebbe la costituzione della correlata posizione utile ai fini previdenziali.
Si può dire che finalmente è stata fatta un po’ di chiarezza sull’argomento, che consente e conferisce maggiore spazio operativo a tanti professionisti, per i quali non ricorre l’obbligo del versamento della contribuzione e che potranno avere maggiori possibilità di rendere le loro prestazioni senza doversi curare di effettuare ulteriori adempimenti, ritenuti superflui ove gli stessi risultino già coperti a livello contributivo.
di Angela Gerarda Fasulo