L’INPS ha recentemente pubblicato la circolare 49/2020 riguardante le indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto Cura Italia in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati, le cui attività lavorative sono colpite dall’emergenza epidemiologica del Covid-19 e relative a proroga termini di presentazione domande di disoccupazione. L’indennità equivalente a €600, che non concorre alla formazione del reddito è prevista in favore di:
- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche iscritti a gestione autonomi commercianti oltre a previdenza integrativa obbligatoria presso Enasarco);
- lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, cessati involontariamente dal rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione diretta e senza rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
- lavoratori del settore agricolo, che abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non titolari di pensione diretta;
- lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri, versati nel 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a € 50.000 euro.
Dal 1° aprile 2020 i destinatari delle indennità possono presentare domanda all’Inps esclusivamente attraverso i canali telematici istituzionali, con le modalità e secondo le indicazioni informative consultabili sul sito www.inps.it
di Massimiliano Gonzi