L’Inps ha comunicato nei giorni scorsi che nella dichiarazione reddituale da presentare quest’anno i contribuenti iscritti alla gestione previdenziale Inpgi/1, cioè pensionati o beneficiari di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti, devono indicare necessariamente Inps come sostituto d’imposta (codice fiscale 80078750587), sia nel caso di dichiarazione 730 precompilata che di presentazione del modello 730/2022 tramite CAF o altro intermediario abilitato, anche se la trasmissione avviene prima del prossimo 1° luglio.
Come previsto dalla legge di Bilancio 2022, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall’Istituto di previdenza dei giornalisti (Inpgi), saranno trasferite all’Inps.
Dalla stessa data sono iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori i dipendenti in carico all’Inps, i giornalisti professionisti, i pubblicisti ed i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti, già iscritti presso la medesima forma.
Dal 1° luglio 2022, inoltre, sono riconosciuti dall’Inps anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti (con le regole Inpgi fino al 31 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).
In carico all’Inpgi resta la Gestione Separata (Inpgi/2) per coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti, che, pertanto, devono continuare ad indicare quale sostituto d’imposta Inpgi, che effettuerà il relativo conguaglio.
di Massimiliano Gonzi