In concomitanza con quanto previsto dal Decreto Aiuti, un’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi è stata riconosciuta con decreto interministeriale del 19 agosto 2022 ai seguenti soggetti:
- possessori di partita IVA già alla data del 18 maggio 2022;
- lavoratori autonomi;
- professionisti non titolari di partita IVA.
L’indennità riconosciuta dallo Stato non è un reddito. Pertanto non può essere oggetto di cessione, né di sequestro o di pignoramento e tanto meno può essere considerata una virtuale base imponibile per un possibile riconoscimento di contribuzione figurativa.
L’INPS con circolare n. 30 del 16 marzo 2023 ha espressamente chiarito che la domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondente alla categoria di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.
La domanda va presentata all’INPS, mediante i noti canali telematici, entro la data ultima del 30 aprile 2023, direttamente o avvalendosi dell’ausilio di un Patronato.
Per potervi accedere sono previsti i seguenti requisiti:
– non aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro;
avere alla data del 18.5.2022:
- un’attività lavorativa avviata;
- l’iscrizione alla gestione autonoma dell’INPS;
- effettuato il rituale versamento contributivo, anche parziale, presso la gestione a cui l’indennità fa riferimento;
- non percepire alcun trattamento pensionistico;
- non percepire altre prestazioni previste dal decreto Aiuti.
In dettaglio questi i requisiti da avere in capo ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA, tra cui non rientrano:
- iscritti all’INPS ed assicurati presso il fondo alla gestione autonoma, come coadiuvanti del titolare dotato di partita IVA o di soci rientranti di società di artigiani, commercianti, agricoli.
- soci e componenti degli studi associati.
L’indennità è pari a 200 euro per le citate categorie, che non abbiano percepito un reddito superiore a 35.000 euro.
Coloro che invece abbiano percepito – nel medesimo periodo d’imposta 2021 – un reddito inferiore a 20.000 euro hanno diritto ad un incremento di 150 euro, ricevendo un’indennità di 350 euro.
di Angela Gerarda Fasulo