La possibilità di fare ricorso a prestazioni lavorative agevolmente accessibili, senza doversi preoccupare di curare dettagliati ed oculati adempimenti in materia di lavoro e previdenza è argomento di grande interesse, specialmente per chi non intende assumere personale dipendente per periodi lunghi, ma principalmente per chi ha necessità di piccoli aiuti quotidiani ed è al di fuori dell’imprenditorialità.
Pertanto, oggi il libretto di famiglia ed il ricorso a contratti di prestazioni occasionali sono istituti, che stanno superando le previsioni di utilizzo delle normali forme di assunzione, proprio in virtù della celerità di utilizzo delle procedure e la speditezza delle pratiche modalità di accesso.
La gestione e le modalità di utilizzo del libretto di famiglia per la registrazione delle prestazioni occasionali è conferito all’INPS, disposizione testualmente contenuta nel corpo dell’art.54 del decreto-legge n 50 del 24 aprile 2017.
Il libretto di famiglia, previsto al fine di potersi avvalere – all’occorrenza – di prestazioni occasionali, può essere utilizzato solo per l’effettuazione di attività, espressamente tabellate, da parte delle persone fisiche, che abbiano la necessità di essere ausiliate nella quotidianità per l’effettuazione delle seguenti attività:
- piccoli lavori domestici;
- attività di giardinaggio;
- lavori di pulizia e di piccole forme di manutenzione;
- assistenza domiciliare;
- assistenza a persone anziane, ammalate e con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Invece, per quanto concerne le prestazioni di lavoro occasionale, il ricorso alle stesse – regimentato da precisi limiti retributivi – è opzionabile da parte di :
- amministrazioni pubbliche, nei limiti delle disposizioni previste dal comma n. 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- imprenditori;
- professionisti;
- lavoratori autonomi;
- fondazioni ed altri enti di natura privata.
Entrambi gli istituti giuridici citati (Libretto di Famiglia e Contratto di prestazione occasionale), considerati per potersi avvalere di prestazioni lavorative di breve durata, sono disciplinati da una normativa, che prevede limiti e modalità di utilizzo (articolo 54-bis del decreto legge n. 50/2017) che in dettaglio riguardano:
a) ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
c) prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore;
d) generale divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale per lavori da svolgersi in agricoltura.
Dal 1° gennaio 2023 gli istituti in trattazione potranno essere utilizzati da ciascun prestatore fino ad un tetto massimo di 10.000,00 euro.
Per il contratto di prestazione occasionale è stata ampliata la platea di utilizzatori, in quanto mentre prima vi potevano fare ricorso le unità datoriali, che avevano al massimo cinque dipendenti, oggi possono averne fino a dieci.
Eliminato in tronco il diniego per le strutture operanti nel settore del turismo, che potranno avvalersi delle prestazioni occasionali, nel rispetto dei parametri e dei limiti dimensionali previsti.
L’estensione è prevista anche per le attività occasionali da svolgersi presso sale da balli, night-club, discoteche.
L’eliminazione del precedente divieto, per tali attività, ha una portata e valenza pregnante se si considera la tipologia delle attività, di prassi stagionale e la necessità di dover ricorrere all’occorrenza a prestazioni lavorative di breve durata ed a supporto del personale già in forza.
di Angela Gerarda Fasulo