La mediazione, procedimento attraverso il quale si tenta di risolvere la controversia facendo incontrare le parti l’una di fronte all’altra alla presenza dei rispettivi avvocati e di un terzo che funge da conciliatore, è una modalità semplificata di risoluzione di una controversia.
Il procedimento prevede la presenza delle parti assistite dai rispettivi legali e l’accordo conclusivo dell’iter di svolgimento dello stesso, firmato davanti ai propri avvocati avrà pieno titolo di sentenza e non di contratto tra le parti, circostanza alquanto rilevante se si considera che in caso di mancato adempimento di una delle parti l’altra potrà rivolgersi al giudice per richiederne l’esecuzione coattiva. Non si tratta di un atto meramente facoltativo in quanto in taluni casi è obbligatoria, ovvero è un passaggio ineludibile per poter ricorrere all’autorità giudiziaria. La mediazione ante causam o ex legem è pertanto condizione di procedibilità del successivo iter processuale, come testualmente dispone il decreto legislativo 28/2010.
Una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria è quella condominiale.
Ha una durata massima di tre mesi ed il termine decorre dalla data di presentazione della domanda: trattasi di termine ordinatorio in quanto la sua determinazione è nella libera disponibilità delle parti.
Il verbale conclusivo ha la stessa validità di una sentenza in quanto ha efficacia di titolo esecutivo vincolante per le parti che l’hanno sottoscritto.
Il procedimento di mediazione può avere il seguente esito:
- con successo, quando le parti si accordano amichevolmente nel trovare una soluzione alla controversia;
- con insuccesso, quando non si intende addivenire ad alcun accordo. In tal caso le parti sono libere di ricorrere all’autorità giudiziaria.
L’iter procedurale non è vincolante in quanto in qualsiasi momento ciascuna parte può allontanarsi senza alcun vincolo di permanenza, ponendo fine alla mediazione.
È bene chiarire che il d.lgs 69/2013 (decreto del fare) ha reintrodotto l’obbligo di mediazione obbligatoria per una variegata casistica di materie, ivi compresi i diritti condominiali.
L’art. 71 delle disposizioni di attuazione al codice civile ha chiarito che per controversie condominiali si debbano intendere tutte quelle rientranti negli articoli 1117 / 1139 del codice civile.
All’interno di tali controversie rientrano quelle attinenti alle parti comuni dell’edificio.
Vi si annoverano, tra l’altro, le controversie relative:
- alla figura ed ai compiti dell’amministratore;
- alle spese fatte dal condominio senza l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea;
- all’assemblea dei condomini;
- al regolamento di condominio;
- alle impugnazioni delle delibere condominiali;
- alla responsabilità dell’amministratore ed alla sua revoca;
- allo scioglimento del condominio;
- alla riscossione dei contributi condominiali.
Avere la possibilità di risolvere le problematiche condominiali potendo ricorrere a questo strumento è sicuramente un elemento di supporto sia per gli amministratori di condominio, che possono agevolmente procedere a recuperare gli indebiti maturati da insolvenza, che a beneficio degli stessi condomini nei casi in cui l’amministratore risulti inadempiente rispetto ai suoi obblighi di corretto assolvimento dei suoi compiti e nei casi, maggiormente frequenti, di impugnazioni di delibere condominiali annullabili, oltre a quant’altro complessivamente attiene alle controversie attinenti le parti comuni.
di Angela Gerarda Fasulo