Nel tentativo di conciliare le esigenze lavorative dei genitori e dei prestatori di assistenza, con decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 sono state introdotte nuove disposizioni in tema di permessi per maternità, paternità e congedo parentale, diramate dall’INPS con messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022.
In virtù di tali innovazioni è previsto che il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi da due mesi precedenti il parto e fino a 5 mesi successivi alla nascita.
Le giornate fruibili si raddoppiano in caso di parto gemellare.
Il congedo si applica anche al padre adottivo ed è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio.
L’attuale normativa prevede, altresì, che i giorni di congedo del padre siano fruibili anche in caso di:
- congedo della maternità della madre;
- congedo facoltativo del padre (ex art. 28 del testo unico genitorialità – decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151).
Per poterne fruire il padre dovrà provvedere a formularne richiesta in forma scritta al proprio datore di lavoro, con preavviso di cinque giorni rispetto al periodo di fruizione, o mediante l’utilizzo del sistema informativo aziendale, ove previsto.
Nel periodo di assenza per congedo di paternità obbligatorio è prevista un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
In ordine alla fruizione temporale, mentre prima era previsto che tale congedo potesse essere fruito entro i cinque mesi successivi al parto, ora questa è diventata una facoltà potendo essere fruito, in virtù della nuova disciplina, a partire da due mesi prima dalla presunta data del parto e fino a cinque mesi successivi allo stesso.
In tema di congedo parentale la circolare Inps n. 3066 del 4 agosto 2022 ha chiarito che lo stesso può essere richiesto, con distinte e precise modalità attuative da genitori:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- iscritti alla gestione separata.
In particolare, per i lavoratori dipendenti l’INPS ha precisato che in virtù delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n.105/202 sono state apportate modifiche all’art.34 del predetto T.U, ragione per la quale lo stesso attualmente contiene la seguente disciplina:
“Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.
In ragione delle vigenti innovazioni, i periodi di astensione indennizzabili al padre ed alla madre sono estesi al dodicesimo anno di età della vita del bambino o dalla data di ingresso in famiglia in caso di adozioni e non più al sesto anno di età: il periodo indennizzabile in favore di ciascuno dei genitori, non trasferibile all’altro, è pari a tre mesi per ognuno di loro.
Inoltre, ambedue i genitori hanno diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi per un massimo di 9 mesi per entrambi: precedentemente il periodo massimo era di 6 mesi.
Rimangono in essere i limiti individuali per entrambi i genitori, previsti dalla vigente normativa contenuta nell’art. 32 del T.U.
di Angela Gerarda Fasulo