PORTALE SI … PORTALE NO !!

Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 migliorano lo scenario sulla mobilità che si prospetta ai lavoratori di CRI.
Seppure ad oggi ancora non ci perviene nessuna risposta dalla Funzione Pubblica in merito a quanto richiesto a fine dicembre scorso, non possiamo fare a meno di tentare una accelerazione per quanto riguarda alcune mobilità esplicitamente previste dalla citata norma e quindi anche da utilizzare parallelamente alle procedure ed ai tempi previsti dal Portale.
Facciamo alcune riflessioni.
Ricordiamo che a seguito delle modifiche intervenute, il Decreto Legislativo 178 del 2012 all’art. 7 recita “Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell’Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI e quindi all’Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio Sanitario Nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 2 comma 71 della legge 191/2009. Agli Enti e alle Aziende sopraddette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale riassorbimento del personale di CRI ovvero dell’Ente sopraddetto.”.
Da quanto sopra riportato, la FIALP CISAL ritiene che tali procedure possono essere inizializzate indipendentemente dai tempi e dalla presenza o meno sul Portale della Pubblica Amministrazione delle Aziende Sanitarie Locali. Questo perché le ASL interessate dal provvedimento normativo (D.L. 178/12 modificato dalla Legge di Stabilità 2016 nel comma 397 lettera d) sono anche quelle che non presentando carenze organiche non sarebbero comunque presenti sul Portale stesso.
Riteniamo, quindi, che il personale con le qualifiche e con l’anzianità descritta dalla norma possano fare immediata richiesta di mobilità verso la ASL che ritengano di preferire, riportando gli estremi dell’articolo citato.
Riteniamo anche che, a norma vigente, per tali richieste non siano ammissibili rifiuti di alcun genere, che esporrebbero immediatamente le ASL interpellate ad un contenzioso immediato e dall’esito scontato in quanto in evidente violazione di legge.
Se questo da un lato potrebbe dare risposte immediate ai lavoratori che lo ritenessero opportuno, dall’altro alleggerirebbe significativamente il personale di tutte le altre qualifiche che potrebbero trovare, una volta riallineate all’interno del Portale le opzioni oggi previste per il personale CRI esattamente come per i colleghi delle Aree Vaste, una sistemazione adeguata.
Naturalmente stiamo comunque vagliando tutte le altre strade percorribili per avere chiarezza sulla tempistica e le nuove opzioni intervenute.