Il Governo ha prolungato lo stato di emergenza a causa del Covid-19, con Legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, facendone slittare la data di scadenza portandola dal 31 agosto al 15 ottobre 2020. Con tale provvedimento sono state prorogate le scadenze di tutti i documenti di identità comprese le patenti di guida.
Il Ministero dell’Interno ha provveduto successivamente con propria circolare (Prot. n. 300/A5457/20/115/2 del 3 agosto 2020) a chiarire le diverse nuove scadenze delle patenti di guida in base alle seguenti disposizioni:
– le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;
– le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente (su territorio italiano solo fino al 31 dicembre 2020);
– le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.
Un regime particolare di validità delle patenti è previsto per le patenti che scadono tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, per queste patenti la validità sul territorio italiano è valida fino al 31 dicembre 2020 mentre su territorio U.E. la validità è prorogata di sette mesi dalla data di scadenza.
di Massimiliano Merzi